La legge 604/1966 ha conferito rilievo giuridico al profilo causale del potere di recesso datoriale, fino ad allora scevro da oneri formali

Avv. Maria Francesca Fortino - L'entrata in vigore della L. 15 Luglio 1966 n. 604 ha consentito al legislatore di conferire apposito rilievo giuridico al profilo squisitamente causale del potere di recesso datoriale, rimasto fino a quel momento scevro da ogni tipo di onere formale.

Non a caso, l'art. 1, L. 604/1966 stabilisce che il licenziamento può avvenire per giusta causa o giustificato motivo oggettivo; in questo modo, positivizzando il principio della necessaria giustificazione del licenziamento.

Appartengono al novero del licenziamento per giustificato motivo oggettivo i licenziamenti c.d. economici e i licenziamenti per impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatti indipendenti dalla volontà del lavoratore.

In questa sede, ci interesseremo ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo determinati da ristrutturazione /o organizzazione aziendale per il tramite della riduzione quantitativa di personale omogeneo e fungibile (modifica quantitativa).

Com'è noto, in ipotesi di modifica quantitativa non è neanche astrattamente ipotizzabile il c.d. repechage dal momento che, all'esito dell'operazione di riduzione quantitativa, residuano certamente posizione lavorative analoghe a quelle del dipendente licenziato.

Data, pertanto, l'impossibilità di procedere al repechage , non può non sollevarsi la problematica dell'individuazione di un meccanismo ad esso alternativo, che trovi applicazione in ipotesi di licenziamento per g.m.o dovuto a modifica quantitativa.

Dottrina e giurisprudenza lo hanno identificato, pur nella diversità dei diversi regimi, nei criteri indicati dalla L. n. 223/1991, art 5 - per i licenziamenti collettivi; vale a dire nei criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità.

Tale soluzione si è resa preferibile in ragione del fatto che in ipotesi di licenziamento per g.m.o determinato da riorganizzazione aziendale per il tramite della riduzione del personale, tutte le posizioni sono tra di loro equivalenti e, pertanto, tutti i lavoratori potenzialmente licenziabili, con la conseguenza che sia il criterio del repechage, che della posizione lavorativa da sopprimere si rivelano inidonei ed inutilizzabili.



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