A condizione che le somme siano relative ad assegni periodici e risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria

di Marina Crisafi - Gli arretrati degli importi corrisposti all'ex coniuge sono detraibili dal reddito, purchè siano relativi ad assegni periodici (fatta eccezione di quelli destinati al mantenimento dei figli) e risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sono queste le conclusioni cui è giunta la sedicesima Commissione Tributaria Regionale di Roma, nella sentenza n. 6412/16 pronunciandosi sul ricorso presentato da un uomo avverso una cartella di pagamento contenente la richiesta di oltre 38mila euro a seguito del controllo formale ex articolo 36-ter del dpr n. 600/73 per il periodo di imposta 2008.

L'uomo sosteneva di avere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi le somme corrisposte all'ex moglie a titolo di assegno divorzile, compresi gli arretrati (dal 2003 al 2008).

Il fisco, però, non era d'accordo e sosteneva che l'assegno divorzile, per essere considerato onere deducibile, doveva avere il carattere della periodicità, requisito non sussistente nella fattispecie.

Ma la Ctr, in accordo con la decisione della commissione tributaria provinciale di Roma, dà ragione al contribuente e rigetta l'appello delle Entrate.

È vero, infatti, ha rammentato innanzitutto la Ctr, che la Corte Costituzionale (ordinanze nn. 383/2001 e 113/2007) ha stabilito la legittimità costituzionale dell'art. 10 del Tuir "nella parte in cui non prevede la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini dell'Irpef, dell'assegno corrisposto al coniuge in unica soluzione". E che tale posizione è stata avallata anche dalla Cassazione (nella sentenza

n. 23659/2006), la quale escluso la possibilità di detrarre dal reddito le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge, consentendo solo la detrazione di un assegno periodico. Tuttavia, nel caso specifico, ha ricordato il giudice tributario, le somme non riguardavano "un pagamento risolutivo e novativo ex art. 5, comma 8, l. n. 898/1970 - bensì le - differenze di assegni periodici di mantenimento del coniuge" stabiliti in sede giudiziaria e con effetto retroattivo. Pertanto, la circostanza che siano stati pagati gli arretrati in virtù della sentenza citata non fa venir meno il carattere della periodicità degli assegni di mantenimento o divorzili, che dunque rimangono detraibili fiscalmente.

Ctr Roma, sentenza n. 6412/2016

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