Il condizionamento derivante dalla sussistenza di trattative non inficia in assoluto la libera determinazione del volere del prestatore di lavoro

di Valeria Zeppilli - Il nostro ordinamento riconosce a coloro che perdono il lavoro un'indennità di disoccupazione. Essa, tuttavia, non spetta nei casi in cui il rapporto di lavoro cessi per risoluzione consensuale del rapporto consacrata in una transazione. A stabilirlo è la Cassazione, con la sentenza numero 17303/2016, depositata ieri (qui sotto allegata), chiarendo che di tale indennità non può beneficiare chi rinuncia al posto ponendosi in maniera spontanea nella posizione di disoccupato. 

Per i giudici, più precisamente, il semplice condizionamento derivante dalla sussistenza di trattative orientate a prevenire o a porre fine a una lite non inficia in assoluto la libera determinazione del volere del prestatore di lavoro. Ad avere rilievo, piuttosto, è la possibilità concreta che il lavoro possa proseguire.

Di conseguenza, è semmai possibile concedere l'indennità di disoccupazione nel caso in cui l'adesione del lavoratore alla proposta risolutiva del rapporto sia ricollegabile allo scopo di prevenire il licenziamento, ad esempio perché avvenuta nel corso di un processo di ristrutturazione aziendale.

Se, invece, manca una giusta causa di dimissioni, non è possibile riconoscere il diritto al trattamento di disoccupazione al lavoratore che sia receduto unilateralmente dal rapporto né a quello che vi abbia posto negozialmente fine.

Nel caso di specie, il lavoratore aveva giudizialmente tentato di ricondurre a un'ipotesi di giusta causa la sua impossibilità di progredire in carriera e di crescere professionalmente.

Ma per la Cassazione la giusta causa va piuttosto ricollegata a un gravissimo inadempimento o a un'altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario.

Dato che invece le aspettative evidenziate dal lavoratore rappresentano delle aspettative di mero fatto, almeno sino a che la condotta del datore di lavoro non sconfini nella violazione dell'articolo 2103 del codice civile, il trattamento di disoccupazione non gli spetta.

Corte di cassazione testo sentenza numero 17303/2016
Valeria Zeppilli

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