L'inedita sentenza del Tribunale di Macerata del 4-5-2016, Est. Domenico Potetti, aiuta a riflettere sul concetto di alterazione anatomica e di malattia
di Paolo M. Storani - Proponiamo ai visitatori di LIA Law In Action la sentenza della Sezione Gip - Gup del Tribunale Penale di Macerata del 4 maggio 2016, frutto della penna del Dott. Domenico Potetti.

Buona lettura.

TRIBUNALE DI MACERATA, Sezione GIP / GUP, 4 maggio 2016, Giudice D. Potetti, imp. R. M. .

Il concetto di malattia, di cui all'art. 582 c.p., prescinde dall'esistenza di un'alterazione anatomica, e quindi la semplice alterazione anatomica non rappresenta, in sé, un presupposto indefettibile della malattia (giacché ben possono ammettersi processi patologici che non si accompagnino o derivino da una modificazione di tipo anatomico), così come, all'inverso, un'alterazione anatomica che non determini alcuna incidenza sulla normale funzionalità dell'organismo non può integrare la nozione di "malattia", quale evento naturalistico del reato di cui all'art. 582 c.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'udienza preliminare, raccolte le conclusioni delle parti, ritiene questo Giudice di dover pronunciare sentenza di non luogo a procedere, con la formula di cui al dispositivo.

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1) Sulle pretese lesioni.

Per quanto riguarda il capo B) vi è remissione (accettata di querela).

Non si ravvisano circostanze del reato ostative al proscioglimento.

In particolare, non si ravvisa l'aggravante dell'uso di arma impropria (art. 585 c.p.), perché del collegato art. 4 della l. n. 110-75 mancano l'assenza del giustificato motivo e il porto fuori dell'abitazione (il manico di scopa era detenuto in casa).

In un caso significativo si è ritenuto che (v. Cass., Sez. VI, n. 2333-98) il crick, la cui destinazione naturale non è quella dell'offesa alla persona ed il cui porto fuori dell'abitazione è giustificato dall'uso stesso cui l'oggetto è destinato, non è idoneo ad integrare l'aggravante del reato di lesioni prevista dall'art. 585, co. 2, n. 2, c.p..

Inoltre, a stretto rigore trattasi di percosse (e non di lesioni), perché non risultano conseguenze funzionali delle percosse medesime.

Infatti, secondo le Sezioni unite, n. 2437-08 (sentenza depositata nel 2009) il concetto di "malattia" rinvia ad un parametro normativo extragiuridico, di matrice chiaramente tecnico-scientifica, derivato dal settore della esperienza medica.

Poiché, dunque, la scienza medica può dirsi da tempo concorde (al punto da essere stata ormai recepita a livello di communis opinio) nell'intendere la "malattia" come un processo patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante compromissione dell'assetto funzionale dell'organismo, ne deriva che le mere alterazioni anatomiche che non interferiscano in alcun modo con il profilo funzionale della persona non possono integrare la nozione di "malattia", correttamente intesa.

Pertanto, la semplice alterazione anatomica non rappresenta, in sé, un presupposto indefettibile della malattia, giacché ben possono ammettersi processi patologici che non si accompagnino o derivino da una modificazione di tipo anatomico, così come, all'inverso, una modificazione di quest'ultimo tipo che non determini alcuna incidenza sulla normale funzionalità dell'organismo si presenta, secondo tale condivisibile impostazione, insuscettibile di integrare la nozione di "malattia", quale evento naturalistico del reato di cui all'art. 582 c.p..

Per altro verso, non è senza significato la circostanza che nel codice, la lesione non sia definita in sé - quale semplice "rottura" della unità organica - ma in relazione all'"evento" che essa deve determinare, e cioè, appunto, una "malattia" del corpo o della mente.

Ciò posto, la circostanza che la malattia può riguardare tanto l'aspetto fisico che quello psichico dell'individuo, e poiché tali due aspetti sono stati fra loro alternativamente considerati dal legislatore (attraverso l'uso della disgiuntiva "o"), se ne può desumere che, unitario dovendo essere il concetto di malattia e considerato che non può evocarsi una alterazione "anatomica" della mente, l'unica alterazione che è possibile immaginare, come comune ai due accennati aspetti, è proprio - e soltanto - quella funzionale.

D'altra parte, il concetto stesso di "durata" della malattia (sulla cui base è parametrata la procedibilità e la gravità del reato) non può che confermare una propensione al recepimento normativo della nozione "funzionalistica" della malattia, del tutto in linea con i tradizionali approdi definitori cui è pervenuta, anche se con varietà di accenti, la medicina legale (conf. Cass., n. 47265-12).

2) Sui pretesi maltrattamenti.

Per quanto riguarda l'accusa di maltrattamenti, occorre ricordare che il reato di cui all'art. 572 c.p. integra un'ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; esso si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione ex art. 81 c.p., come nel caso in cui la serie reiterata di comportamenti sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra (v. Cass., n. 4636-95).

Al contrario, nel caso di specie, a parte l'episodio del 15 giugno 2014, la persona offesa era stata schiaffeggiata dal marito (a sua detta) in altre due occasioni, qualche anno prima.

Manca quindi l'abitualità tipica del reato de quo.

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