Il ddl sul lavoro autonomo in discussione al Senato vuole favorire la flessibilità della prestazione di lavoro

di Lucia Izzo - Si chiama lavoro agile "smart working" l'argomento di cui tratta il disegno di legge n. 2233 presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali attualmente in discussione al Senato. 

Il disegno di legge prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.


Il ddl prende spunto dall'evoluzione del sistema produttivo italiano e, in particolar modo, della composizione della forza lavoro che ha visto crescere in maniera sempre più significativa il peso dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma autonoma.

L'obiettivo, quindi, è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.


Cos'è il lavoro agile o "smart working"?


Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; l'attività lavorativa può essere svolta tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e, quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali, non è necessario che utilizzi una postazione fissa.


L'assenza dlela postazione fissa è un elemento fondamentale per distinguere questa tipologia di prestazione lavorativa da quella definita di "telelavoro" che viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa e ruota intorno ad una postazione predefinita.


La disciplina all'art. 13 del ddl, sul lavoro agile, si applicherà, in quanto compatibile, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.


Trattamento economico


Secondo il ddl, il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.


Forma e recesso


La disciplina prevede che l'accordo debba essere stipulato per iscritto a pena di nullità e debba disciplinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione.


L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore e può essere a termine o a tempo indeterminato: in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. 

In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.


Protezione dei dati, sicurezza e assicurazione


La disciplina ha chiarito alcuni aspetti cruciali relativi alle esperienze di lavoro agile.

In tema di protezione dei dati, custodia e riservatezza, il ddl evidenzia che il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Il lavoratore, invece, è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l'uso di tali strumenti.


Il datore deve inoltre garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali


Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.


Per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria, il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R 1124/1965); la scelta del luogo della prestazione deve però essere dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: