La disciplina prevista dagli artt. 633 e ss. c.p.c. con indice di articoli, guide e fac-simili di ricorso e di opposizione

di Dario La Marchesina - Il procedimento di ingiunzione è una forma speciale e abbreviata del processo di condanna, dal quale differisce non per la funzione ma soltanto per la struttura, con l'accertamento contenzioso che è sostituito da una cognizione sommaria, inizialmente senza contraddittorio, con la quale si arriva ad un decreto di condanna; contro tale decreto il debitore può fare opposizione (vedi "opposizione a decreto ingiuntivo - guida con fac-simile"), instaurando un giudizio a cognizione piena che si svolge con tutte le garanzie del contraddittorio.

Quindi il contraddittorio tra le parti è rimesso all'iniziativa di colui contro il quale è emesso il decreto di condanna, e perciò è differito ed eventuale.

Nel procedimento di ingiunzione il giudice, su istanza del creditore, ordina con decreto al debitore di pagare entro un termine stabilito una somma di denaro, oppure di versare una quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata; il debitore può proporre opposizione, e solo in mancanza di essa, il decreto acquista il valore di una sentenza passata in giudicato.

Con la L. 353/1990 è stata introdotta la possibilità che, in corso di causa, il giudice istruttore, su istanza di parte, pronunci con ordinanza un'ingiunzione di pagamento o di consegna (c.d. ordinanze provvisionali).

In questa pagina: I presupposti del decreto ingiuntivo | Il ricorso per decreto ingiuntivo | Il procedimento (rigetto o accoglimento della domanda di ingiunzione) | L'opposizione al decreto ingiuntivo | Il decreto ingiuntivo. Guida legale con fac-simile | Articoli e sentenze in materia di Decreto Ingiuntivo

I presupposti del decreto ingiuntivo

Secondo l'art. 633 c.p.c. può ottenere un decreto ingiuntivo:

  • Chi è creditore di una somma di denaro liquida ed esigibile o di una determinata quantità di cose fungibili; è liquido il credito predeterminato nell'ammontare senza che si debba procedere a calcoli se non meramente strumentali.
  • Chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata; questa ipotesi si riferisce alle sole prestazioni di dare che costituiscono oggetto di un rapporto obbligatorio.
  • Gli avvocati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, per il pagamento di onorari dovuti per le loro prestazioni.
  • I notai e altri liberi professionisti per i quali esiste una tariffa legalmente approvata per onorari, rimborsi spese (ecc.).
  • La prova che il creditore deve fornire per dimostrare l'esistenza del diritto fatto valere è di regola una prova scritta.

    La nozione di prova scritta ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo è più ampia di quella prevista dalla disciplina del processo ordinario; infatti secondo la giurisprudenza la prova richiesta dalla legge in questo caso è quella che può trarsi da qualsiasi documento meritevole di fede e autenticità, quindi anche una scrittura proveniente da un terzo che è idonea a dimostrare l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio.

    Secondo gli artt. 634, 635, 636 c.p.c. sono prove scritte idonee le polizze, le promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi.

    Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale o meno, sono prove scritte idonee anche gli estratti autentici delle scritture contabili purché bollate e vidimate nelle forme di legge.

    Per i crediti dello Stato, o di enti soggetti a tutela dello Stato, sono prove idonee anche i libri o i registri della pubblica amministrazione quando un funzionario autorizzato ne attesta la regolare tenuta.

    Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza o di assistenza ai rapporti previdenziali, sono prove idonee anche gli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del Lavoro e dai funzionari degli enti.

    Il ricorso per decreto ingiuntivo

    La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso, il quale, oltre ai requisiti previsti dall'art. 125 c.p.c. deve contenere l'indicazione delle prove che si producono, l'indicazione del procuratore del ricorrente o quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito; se la domanda riguarda la consegna di cose fungibili, essa deve contenere anche la dichiarazione della somma di denaro che il ricorrente è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte.

    Per quanto riguarda la competenza, l'art. 637 c.p.c. dispone che per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

    Per i crediti derivanti da prestazioni stragiudiziali o giudiziali, è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa da cui trae origine il credito; per i crediti degli avvocati e dei notai nei confronti dei propri clienti, è competente anche il giudice del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine presso il quale questi legali sono iscritti oppure il consiglio notarile dal quale i notai dipendono.

    Il procedimento

    Il ricorso deve essere depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; il giudice emette quindi la decisione sulla base delle prove documentali fornite.

    In seguito possono verificarsi due ipotesi: rigetto o accoglimento della domanda.

    Rigetto della domanda d'ingiunzione ex art. 640 c.p.c.: se il giudice ritiene che la domanda non sia sufficientemente giustificata, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente invitandolo a provvedere alla prova; se il ricorrente non vi provvede o la domanda non è accoglibile, il giudice lo rigetta con decreto motivato.

    Il rigetto però non pregiudica un'eventuale proposizione della stessa domanda sia in via monitoria sia in via ordinaria e quindi non può essere proposto ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 c. 7 Cost.

    Accoglimento della domanda d'ingiunzione ex art. 641 c.p.c.: se esistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c., e quindi il ricorso è accoglibile, il giudice emette decreto motivato con il quale ingiunge all'altra parte di pagare la somma, di consegnare la cosa o la quantità di cose richieste, nel termine di 40 giorni, con l'avvertimento espresso che nello stesso termine può essere fatta opposizione, e in mancanza di questa, si procederà ad esecuzione forzata; tale termine decorre dalla notificazione del ricorso e del decreto.

    Il decreto ingiuntivo deve essere emesso nel termine di 30 giorni dal deposito del ricorso.

    Tuttavia il termine per il pagamento o per la consegna non viene sempre concesso al debitore in quanto il giudice, su istanza del ricorrente, può ingiungere al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto nei seguenti casi: se il credito è fondato su cambiale o assegno bancario; se vi è pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo; se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore sul diritto fatto valere.

    Nella prima ipotesi il giudice deve sempre autorizzare l'esecuzione provvisoria del decreto, mentre nella seconda e nella terza è facoltativo, potendo anche imporre al ricorrente una cauzione.

    Il decreto, insieme con il ricorso, deve essere notificato all'ingiunto, e dalla data di notifica decorre il termine per l'opposizione e per il pagamento.

    Il decreto diviene inefficace se non è notificato entro 60 giorni dalla pronuncia se deve avvenire nel territorio della Repubblica, 90 giorni negli altri casi; il termine decorre dal deposito del decreto in cancelleria.

    La domanda può lo stesso essere riproposta.

    L'opposizione al decreto ingiuntivo

    Contro il decreto ingiuntivo il debitore può fare opposizione, mediante un atto di citazione notificato al ricorrente, davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto; il giudizio che segue è a cognizione piena e si svolge secondo le regole del processo ordinario.

    Se l'opposizione non è fatta nel termine stabilito dal decreto di accoglimento del ricorso oppure se l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza del ricorrente, lo dichiara esecutivo; solo se il giudice ritiene probabile che il debitore non abbia avuto conoscenza del decreto, può ordinare la rinnovazione della notifica.

    Il decreto dichiarato esecutivo fa sì che l'opposizione non posso essere più proposta né proseguita e la cauzione eventualmente prestata è liberata; tuttavia secondo l'art. 656 c.p.c. il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo può essere impugnato per revocazione o con opposizione di terzo.

    Se l'opposizione è stata proposta ma non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice istruttore può concedere l'esecuzione provvisoria del decreto qualora non sia stata concessa per altri motivi e può concedere la parziale esecuzione provvisoria limitatamente alle somme non contestate se l'opposizione non riguarda vizi procedurali; inoltre il giudice deve concederla se l'opposto offre una cauzione per le eventuali restituzioni mentre al contrario, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può sospendere l'esecuzione provvisoria concessa.

    Secondo l'art. 650 c.p.c. il debitore può proporre opposizione anche dopo che è scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per un irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore; in tal caso l'esecutorietà può essere sospesa ma l'opposizione non è più ammessa trascorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione.

    Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice conferma o dichiara l'esecutorietà del decreto oppure riduce la somma da pagare o la quantità di cose da consegnare in base all'accordo delle parti; rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta.

    Se l'opposizione è stata presentata nei termini e risulta fondata il giudice può:

  • Rigettarla con sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva, o dichiarando con ordinanza l'estinzione del processo, con il decreto che acquista efficacia esecutiva.
  • Accoglierla solo in parte, con il titolo esecutivo costituito dalla sentenza ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano efficacia nei limiti della somma o quantità ridotta.
  • Accoglierla integralmente, con il decreto che è totalmente revocato e gli atti esecutivi compiuti perdono efficacia.
  • Vedi anche: Il decreto ingiuntivo. Guida legale con fac-simile

    Articoli e sentenze in materia di Decreto Ingiuntivo


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