Cambiale

I titoli di credito

La cambiale è un titolo di credito, formale ed astratto, che attribuisce al legittimo possessore il diritto di ottenere il pagamento della somma indicata alla scadenza e nel luogo previsti. La disciplina è contenuta nella legge cambiaria (R.D. n. 1669/1933)

Cambiale: come funziona 

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La cambiale, dunque, è un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato di farsi pagare l'importo in essa contenuto alla scadenza indicata. 

Il termine cambiale è riconducibile ai cambi traiettizi (moneta contro titolo di paesi diversi) a cui si faceva ricorso nel Medioevo nelle transazioni commerciali. 

Si tratta nello specifico di un titolo astratto (perchè non contiene riferimenti al rapporto fondamentale), formale e naturalmente all'ordine, la cui trasferibilità per girata, tuttavia, può essere esclusa dall'apposita clausola "non all'ordine".

Forma della cambiale

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La formalità della cambiale costituisce elemento essenziale per l'esistenza stessa del titolo, in assenza del contenuto tipico prescritto dall'art. 1 r.d. 1669/1933, c.d. legge cambiaria, infatti, non può neppure parlarsi di cambiale, ma soltanto di attestazione di credito. 

Com'è fatta una cambiale

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La cambiale, inoltre, è titolo completo ed autonomo, in quanto: 

1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; 
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata; 
3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario); 
4) l'indicazione della scadenza; 
5) l'indicazione del luogo di pagamento; 
6) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; 
7) l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa; 
8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente) deve risultare dal foglietto cambiario senza possibilità di eterointegrazione. 

Cambiale in bianco

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La sussistenza dei requisiti cambiari deve essere riscontrabile al momento della presentazione per il pagamento; in assenza degli stessi, si parla: 
- di cambiale incompleta, se non vi siano accordi circa il successivo riempimento del titolo in seguito alla sua emissione;
- di cambiale in bianco, quando tra le parti c'è un accordo per il suo riempimento.

Tipologie di cambiale

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Esistono due tipologie di cambiali, la cambiale tratta e il pagherò: 

La cambiale tratta

Detta anche cambiale in senso stretto, consiste nell'ordine di pagamento con il quale il traente impone al trattario di pagare al beneficiario la somma indicata nel titolo. 
Il beneficiario può coincidere con il traente ordinante ovvero con un terzo. Il trattario che appone la propria firma sulla cambiale accetta la tratta e diviene debitore principale. 
Il rapporto intercorrente tra il traente e il primo prenditore, che ha giustificato l'emissione del titolo, è il c.d. rapporto di valuta; il rapporto tra il traente e il trattario, che permette l'ordine di pagamento in favore del prenditore, è il c.d. rapporto di provvista.  
Quanto alla qualificazione giuridica, si discute se tale fattispecie sia sussumibile nella promessa del fatto del terzo, nell'assegnazione, ovvero nella delegazione.

Il pagherò

Detto anche vaglia cambiario, consiste nella promessa di pagamento con la quale l'emittente si impegna a pagare al beneficiario la somma indicata nel titolo. 
Il contenuto della dichiarazione cambiaria, pertanto, è qualificabile come promessa unilaterale ai sensi degli artt. 1987 e ss. c.c.  
Tutte le norme previste per la cambiale tratta, se non esplicitamente derogate dalla l. camb., sono applicabili anche al pagherò cambiario. 

Come si compila una cambiale

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La compilazione varia leggermente a seconda che si tratti di una cambiale tratta o di un pagherò.

Vediamo prima sono i dati che bisogna inserire nella cambiale tratta e in seguito come procedere alla compilazione del pagherò.

Compilazione della cambiale tratta

In base a quanto visto nel paragrafo dedicato ai requisiti della cambiale, nella pratica occorre indicare:

  • luogo e data di emissione: località e giorno in cui la cambiale viene emessa e firmata;
  • importo della cambiale in cifre: l'importo in numeri e con i due decimali, per esempio Euro 2500,00;
  • scadenza: data in cui l’emittente deve pagare e che può essere a giorno fisso (viene indicata la data in cui deve avvenire il pagamento) o a vista, a certo tempo vista;
  • ordine di pagamento: indicare una dicitura del tipo “Pagherete�?, specificando che si tratta di una cambiale “Pagherete per questa cambiale�?, se tale dicitura non è già presente sul modello;
  • nome e cognome del beneficiario, ossia di colui che riceverà il pagamento;
  • importo della cambiale in lettere, con indicazione però in numero dei due decimali finali, separati da una barra (Es:  Euro Duemilacinquecento/00);
  • domiciliazione della cambiale: luogo in cui deve essere effettuato il pagamento, che può coincidere  con l’indirizzo del domicilio del beneficiario o della banca;
  • nome e indirizzo del debitore (se persona fisica, indicare nome e cognome, codice fiscale e indirizzo di residenza; se persona giuridica, l'indirizzo della sede legale, la ragione sociale e il codice fiscale);
  • firma della persona che si assume l'impegno di pagare ( se è una società, serve il timbro e la firma del legale rappresentante);
  • sul retro della cambiale va apposto il bollo cambiario.

Compilazione del pagherò

Ecco cosa si deve indicare all'interno del pagherò:

  • luogo e data di emissione, ossia la località e il giorno in cui viene emessa e firmata la cambiale;
  • importo della cambiale in cifre, ossia la somma da pagare espressa in numeri e con i due decimali finali, per esempio Euro 2.500,00;
  • scadenza, ossia data in cui l’emittente deve pagare e che può essere a giorno fisso,  a vista, (la somma va pagata al portatore) e a certo tempo vista;
  • la promessa di pagamento attraverso l'indicazione della dicitura “Pagherò�? accompagnata dalla denominazione di “cambiale�? per cui  “pagherò per questa cambiale�?;
  • nome e cognome del beneficiario del pagamento;
  • importo della cambiale in lettere,  seguita da due decimali, separati da una barra (Es: Euro Milleduecentocinquanta/00);
  • domicilio della cambiale, ossia il luogo del pagamento che può essere l'indirizzo del domicilio del beneficiario o della banca;
  • nome e indirizzo del debitore (se persona fisica, nome e cognome, codice fiscale e indirizzo di residenza; se invece è una persona giuridica indirizzo della sede legale, ragione sociale e codice fiscale);
  • firma del soggetto che emette la cambiale (se si tratti da una società, apporre timbro e firma del legale rappresentante);
  • sul retro della cambiale va apposto il bollo cambiario.

Cambiale agraria

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La cambiale agraria presenta una disciplina fiscale abbastanza agevolata ed è prevista in favore degli imprenditori agricoli, che grazie a questo titolo, possono accede ai finanziamenti offerti dalle banche, le quali scontano l’effetto, concedendo un prestito della durata massima di 12 mesi. Lo strumento è stato pensato per aiutare gli imprenditori agricoli a sostenere le spese necessarie al ciclo produttivo, a condizioni vantaggiose.

Cambiale ipotecaria

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La cambiali ipotecarie sono titoli di credito che riconoscono al possessore il diritto di rivalersi sul bene o sui beni ipotecati del debitore, con priorità rispetto agli altri creditori che non godono di questa garanzia reale. La cambiale ipotecaria, proprio perché legata a una garanzia reale su beni immobili, è accompagnata generalmente a un contratto redatto da un notaio e depositato presso lo stesso e dall'iscrizione di un'ipoteca sull'immobile del debitore. 

Il protesto

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Il protesto è un atto pubblico con il quale l'ufficiale giudiziario, il Notaio e il Segretario attestano la mancata accettazione o il mancato pagamento di una cambiale tratta, di un vaglia cambiario o di un assegno. 

Vai alla guida legale Il protesto

Il mancato pagamento di un titolo come la cambiale comporta l'inserimento del nominativo del debitore nel Registro dei Protesti. Tale inserimento è di ostacolo alla possibilità di accedere a prestiti, finanziamenti o mutui. Poiché l'iscrizione nel Registro dei Protesti è un atto ufficiale con conseguenze giuridiche pesanti per il debitore, occorre adoperarsi quanto prima per ottenere la cancellazione del protesto. 

Conseguenze del protesto

Il protesto rende possibile l'azione di regresso, grazie alla quale il creditore, nell'agire contro i debitori inadempienti, interrompe anche la prescrizione con la stessa efficacia di una costituzione in mora. 

Cancellazione del protesto

La cancellazione del protesto può verificarsi nei seguenti casi:

  • il debitore, entro dodici mesi dalla levata del protesto, paga la cambiale protestata, gli interessi maturati e le spese di protesto;
  • si riesce a dimostrare di aver subito un protesto erroneo o illegittimo;
  • il debitore protestato viene riabilitato con decreto del Presidente del Tribunale.

Data aggiornamento: 19 febbraio 2022