La c.d.
levata del protesto, può essere effettuata da notaio, ufficiale giudiziario e aiutante ufficiale giudiziario, nonchè dal segretario comunale nei comuni sprovvisti di notaio e ufficiale giudiziario; in quanto
atto pubblico, fa fede fino a
querela di falso dell'avvenuta presentazione del titolo e del mancato pagamento o della mancata accettazione, oltre che delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza.
Forma del protesto
Ai sensi dell'art. 69 r.d. 1669/33, c.d. legge cambiaria, il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia ovvero sul foglio di allungamento, con apposizione del timbro di congiunzione ad opera del pubblico ufficiale. In ogni caso,
ex art. 71 l. camb., deve riportare la
data in cui il pagamento è stato richiesto al debitore (giorno, mese, anno), il nome del
richiedente, il
luogo in cui è richiesto e le
ricerche compiute, l'
oggetto della richiesta con la
risposta avuta, oltre alla
sottoscrizione del pubblico ufficiale. In assenza degli elementi essenziali il protesto è nullo.
Termini del protesto
L'omissione o la tardiva levata del protesto comporta, per il creditore, la
decadenza dall'azione di regresso. I termini per levare il protesto,
ex art. 51 l. camb., sono:
- in caso di protesto per mancato pagamento: per cambiali a data certa e a certo tempo data
entro la scadenza; per cambiali a vista e a certo tempo vista
entro un anno dall'emissione; per assegni
entro la scadenza della presentazione;
- in caso di protesto per mancata accettazione: per cambiali a giorno fisso e a certo tempo data o vista
entro uno dei due giorni feriali successivi al giorno in cui la cambiale è pagabile.