Il decreto ingiuntivo europeo è uno strumento mediante il quale è possibile recuperare celermente crediti pecuniari derivanti da rapporti transfrontalieri

Decreto ingiuntivo europeo: i presupposti

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Per l'attivazione del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, più precisamente, è necessario che la somma di denaro da recuperare sia liquida ed esigibile, che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito e che si tratti di rapporti tra imprese o imprese e consumatori.

Non possono essere mai poste alla base di un decreto ingiuntivo europeo, tuttavia, le controversie relative alle seguenti materie:

  • fiscale, doganale o amministrativa;
  • responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri;
  • regimi patrimoniali della famiglia;
  • fallimenti, concordati e altre procedure analoghe;
  • previdenza sociale;
  • crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali (eccetto in caso di specifico accordo tra le parti, riconoscimento di debito e crediti riguardanti debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene).

Decreto ingiuntivo europeo: come ottenerlo

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Per ottenere un decreto ingiuntivo europeo, in sostanza, è necessario attivare una procedura monitoria, alternativa a quella interna, che prevede la formulazione della domanda mediante la compilazione dell'apposito modulo standard (modulo A di cui all'Allegato I del regolamento - vedi link in calce) e il suo successivo deposito o inoltro telematico al giudice competente.

Cosa inserire nel ricorso

Al ricorrente, in particolare, viene richiesto di indicare l'autorità giudiziaria adita, specificare i propri dati anagrafici e l'importo del credito, provvedendo, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, alla "descrizione delle circostanze invocate come base del credito" e alla "descrizione delle prove a sostegno della domanda" con una dichiarazione di impegno a "fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere".

A differenza della procedura di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., pertanto, l'effettiva produzione delle prove scritte comprovanti il credito è solo facoltativa.

Rigetto della domanda

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Il giudice che ha ricevuto la domanda, dopo averla esaminata, potrà aver bisogno di ulteriori informazioni. In tal caso, formulerà apposita richiesta al ricorrente, fissando un termine per completare la domanda. Qualora invece non ritenga di emettere ordine di integrazione, rettifica o modifica della domanda, provvederà direttamente all'accoglimento ovvero al rigetto della stessa.
In caso di rigetto, il creditore viene informato dello specifico motivo ostativo mediante il modulo standard D riprodotto nell'Allegato IV del Regolamento.

In particolare, i motivi che giustificano il rigetto sono i seguenti:

  • controversia non transfrontaliera;
  • giudizio vertente su materia esclusa;
  • credito non pecuniario, non liquido o non esigibile;
  • incompetenza giurisdizionale;
  • mancato rispetto dei requisiti della domanda;
  • credito manifestamente infondato;
  • domanda incompleta o errata, non completata o non rettificata entro il termine indicato dal giudice;
  • mancata accettazione o omessa risposta della proposta del giudice formulata in caso di domanda parzialmente ricevibile.

La pronuncia di diniego del decreto ingiuntivo europeo non può essere impugnata ma non pregiudica la riproposizione della domanda con procedura europea o procedura ordinaria.

Concessione del decreto ingiuntivo europeo

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Nel caso, invece, in cui siano soddisfatte le condizioni richieste e la domanda di decreto ingiuntivo europeo venga accolta, il giudice emette l'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell'Allegato V del Regolamento, provvedendovi di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Può anche accadere che le condizioni richieste per l'emissione del decreto ingiuntivo europeo siano soddisfatte solo in parte. In tal caso, il giudice ne informa il ricorrente, che avrà un certo termine per poter accettare la proposta formulata di accoglimento parziale o rifiutarla. In quest'ultimo caso, come nel caso di silenzio, il giudice respinge la domanda integralmente.

Con l'ingiunzione di pagamento europeo, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, il convenuto deve essere informato delle seguenti circostanze:

  • che l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;
  • che l'ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all'articolo 16 del regolamento;
  • che se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine con applicazione delle norme di procedura civile ordinaria, salvo che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto che, in tal caso, il procedimento si estingua.

Il debitore cui è stata notificata l'ingiunzione, dunque, può decidere se pagare al ricorrente l'importo indicato ovvero proporre opposizione dinanzi al giudice d'origine.

Se non paga né presenta opposizione, l'ingiunzione di pagamento europea acquista efficacia esecutiva (modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII), riconoscibile ed azionabile negli altri Stati membri (ad eccezione della Danimarca).

Opposizione al decreto ingiuntivo europeo

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L'opposizione consente al debitore di contestare il credito sic et simpliciter e va proposta entro trenta giorni dal giorno della notifica dell'ingiunzione mediante il modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI, consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea.
Se è presentata opposizione, il procedimento civile ordinario continua dinnanzi ai giudici competenti del paese dell'UE in cui è stata emessa l'ingiunzione di pagamento europea a meno che, come detto, il richiedente preferisca porre fine al procedimento.

Il ricorrente, oltre a informare il giudice di essere contrario al passaggio al procedimento civile, può anche indicare, già in appendice alla domanda, quale procedura chiede che si applichi alla domanda in caso di opposizione, scegliendo tra il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, se applicabile, e un rito processuale civile nazionale appropriato.

Laddove tale scelta non venga fatta, come nel caso in cui il ricorrente non abbia chiesto esplicitamente che non avvenga il mutamento di rito o nel caso in cui abbia optato per il procedimento per le controversie di modesta entità in assenza dei suoi presupposti, il procedimento viene trattato secondo l'appropriato rito civile nazionale.

Riesame del decreto ingiuntivo europeo

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In taluni casi, al convenuto è data la possibilità di richiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea anche dopo che siano decorsi i 30 giorni per presentare opposizione.

Tale possibilità, che va esercitata rivolgendosi al giudice competente, si ha nelle seguenti ipotesi:

  • l'ingiunzione di pagamento è stata notificata senza alcuna prova che il convenuto la abbia ricevuta e in un tempo insufficiente per preparare la difesa;
  • il convenuto non abbia potuto presentare opposizione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
  • l'ingiunzione di pagamento sia stata chiaramente emessa per errore.

Se il riesame viene reputato giustificato, il giudice dichiara la nullità dell'ingiunzione di pagamento.

Il modulo per la domanda

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Il testo integrale del regolamento n. 1896/2006 con i moduli utilizzabili nella procedura monitoria europea ed ogni ulteriore approfondimento sono disponibili sul sito ufficiale dell'Unione Europea nella pagina dedicata al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

Tra i vari moduli è presente anche il modulo da utilizzare per presentare la domanda di decreto ingiuntivo europeo, che può essere visionato e compilato direttamente online.

Vedi anche Il decreto ingiuntivo - guida legale e fac-simile


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