Ecco perché secondo la Cassazione il Fisco non può negare il rimborso

Anche il conduttore di un immobile ha diritto alla detrazione dell'Iva sui lavori di ristrutturazione.

È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 6200/2015 depositata ieri e qui sotto allegata, spiegando che non c'è alcuna necessità di essere anche proprietari del bene.

E così gli Ermellini hanno respinto un ricorso dell'Agenzia delle Entrate accogliendo invece le richieste del conduttore di un complesso alberghiero che aveva chiesto il rimborso di un credito Iva di € 210.000. 

Il Fisco gli aveva negato il rimborso ritenendo che il credito d'imposta (derivante dalle spese di ristrutturazione) non fosse suscettibile di ammortamento in mancanza del requisito della proprietà del bene. Il diniego veniva annullato dai giudici di merito anche nel giudizio di appello.

La suprema Corte nella sentenza (qui sotto allegata) ha fatto anche riferimento alla giurisprudenza europea.

La stessa Corte di Giustizia, spiegano i giudici di Piazza Cavour, non ha mancato di ricordare che l'obbligo del fisco nazionale di rimborsare l'eccedenza dell'Iva si riconnette all'immediato diritto del contribuente a detrazione "secondo un sistema diretto ad esonerare interamente l'imprenditore dell'Iva dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche."

Per stabilire dunque se sia detraibile o meno un acquisto o un costo di ristrutturazione di un bene da adibire all'esercizio dell'impresa "deve aversi riguardo all'intenzione del soggetto passivo d'imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali; il che consente di determinare se nel momento in cui procedere all'operazione a monte, detto soggetto passivo agisca come tale, e debba dunque poter beneficiare del diritto a detrazione dell'Iva".

Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

Cassazione Civile, testo sentenza 6200/2015

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