È quanto afferma la Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 2824 del 12 febbraio 2015. In allegato il testo
Anche se non sono scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione annuale iva, può essere dichiarata fallita la società che in modo intenzionale e sistematico non versi l'imposta sul valore aggiunto in sede di liquidazione mensile o trimestrale

È quanto afferma la Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 2824 del 12 febbraio 2015, ha accolto il ricorso del curatore di un fallimento presentato contro la decisione con la quale la Corte d'Appello aveva accolto l'opposizione alla dichiarazione della procedura concorsuale.

Per il giudice di ultima istanza, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che, in mancanza della dichiarazione annuale Iva da parte del contribuente, i cui termini non erano ancora scaduti alla data della sentenza di fallimento, o di un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, non potesse ritenersi sussistente la pretesa tributaria e quindi l'insolvenza. In particolare, il ricorrente aveva fatto valere l'insussistenza dello stato di insolvenza, atteso che il termine per la presentazione annuale dell'Iva non era scaduto e che l'articolo 13, comma 1 del D. Lgs. 472/1997 in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta derivante da liquidazioni periodiche, dall'acconto o dalla dichiarazione annuale, prevede la semplice irrogazione di sanzione amministrativa.

La Cassazione ricorda che l'articolo 6 del Dpr 633/1972, al comma 5 dispone che l'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti dal titolo secondo che prevede la liquidazione mensile (o trimestrale nel caso di soggetti con ridotto volume d'affari). Il citato articolo 6 va integrato con gli articoli 38 e 39 del decreto legge

331/1993, convertito nella legge 427/1993, secondo i quali detti acquisti si considerano compiuti, e quindi è dovuta l'imposta, con la consegna del bene nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto, o in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.

Dato, dunque, che per l'Iva la normativa prevede il sorgere del debito d'imposta nel momento in cui l'operazione imponibile si considera effettuata e ne dispone il pagamento entro il giorno 16 del mese o del trimestre successivo, ne deriva che alla data del fallimento risultavano scadute e non versate tutte le liquidazioni mensili dal marzo 2004, data di inizio dell'attività.

Cassazione, testo sentenza 2824/2015

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