di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 18678 del 4 Settembre 2014. Quando è legittimo licenziare un dipendente per assenza reiterata causata da malattia? A tutela del lavoratore esiste nell'ordinamento il limite del c.d. periodo di comporto, al di sotto del quale, previa idonea giustificazione medica (ove richiesto dalla legge), il lavoratore non può essere destinatario di licenziamento per giustificato motivo. "Tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), è soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 cod. civ.". Tale periodo è predeterminato per legge, fissato dalla contrattazione collettiva o dagli usi, o ancora, in assenza di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa. Il mero superamento di questo limite, tuttavia, è di per sé condizione sufficiente a giustificare il recesso del datore di lavoro, "nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse".

Nel caso di specie ricorre il lavoratore licenziato, licenziamento

intervenuto per continue assenze "a macchia di leopardo", malattie brevi e reiterate, concentrate prevalentemente in periodi a stretto contatto con ferie, altre festività e giorni di riposo del lavoratore. Tanto che tali assenze, nel complesso, hanno dato causato l'insufficienza della prestazione lavorativa in termini di efficienza e di raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché pregiudizievole per la stessa organizzazione d'impresa. La Suprema corte, nel rigettare il ricorso, ha pronunciato il principio di diritto secondo il quale "in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto". E' quindi legittimo il licenziamento
irrogato al lavoratore per evidente violazione della diligente collaborazione per causa dovuta allo stesso dipendente.  

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