La storia
Un dirigente è consapevole che alcuni suoi colleghi e sottoposti sono infedeli al datore di lavoro per il quale lavorano, in quanto approfittano della loro posizione appropriandosi di denaro ed altre utilità, di proprietà dell'azienda, che sono nella loro disponibilità per ragioni di ufficio. Tutti vengono denunciati penalmente. Il dirigente viene indagato dapprima per concorso e successivamente per favoreggiamento, nonché sospeso dal servizio.
Il licenziamento
All'esito del processo penale il manager viene assolto ma, ciò nonostante, l'azienda lo licenzia in tronco. L'uomo ricorre pertanto dinanzi al Tribunale, che dichiara illegittimo il licenziamento ordinandone la reintegra. La Corte di Appello ha ribaltato l'esito del giudizio, ritenendo invece legittimo il licenziamento in quanto al centro dello stesso non vi era la rilevanza penale o meno delle azioni del manager, bensì la sua condotta omissiva, sostenendo che "il silenzio serbato nella piena consapevolezza delle manovre illecite condotte da [nomi colleghi], fosse del tutto equivalente all'inerzia o alla condotta omissiva originariamente rimproverata al dirigente".
La Cassazione
Secondo la Suprema Corte, in tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, pur senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché si rendano chiari al lavoratore il fatto o i fatti addebitati nella loro materialità. Ragione per cui non era necessario - come invece sostenuto dai legati del manager - avviare una nuova contestazione disciplinare per il mutare del capo di imputazione da "concorso" nel reato a "favoreggiamento" del reato, potendosi palesemente ritenere che le condotte contestate dal punto di vista lavoristico fossero ovviamente le stesse.
Ciò è ancor più vero se, come nel caso di specie, la contestazione disciplinare non è afferente specificatamente alla commissione di un reato, bensì alla condotta fattuale di natura omissiva indipendentemente dalle sue connotazioni penali, tale da comportare una violazione evidente dei doveri di lealtà e fedeltà propri del lavoro dipendente.
La centralità della contestazione, quindi, non ha riguardato il reato, bensì la condotta omissiva del lavoratore. Secondo i giudici della Supreme Corte, bene ha fatto la Corte di Appello a rilevare che "il silenzio (tale è nella sostanza la c.d. condotta "omertosa") serbato da [nome dipendente] nella piena consapevolezza delle manovre illecite condotte da [nome collega] e dagli altri concorrenti al reato, è del tutto equivalente all'inerzia o alla condotta omissiva originariamente rimproverata al dirigente nell'atto di contestazione". Ne consegue che nessuna violazione del diritto di difesa può essere ravvisata, non sussistendo per il datore di lavoro l'obbligo di rinnovare la contestazione al solo mutare del capo di imputazione. La stessa non verteva, infatti, sulla responsabilità penale dell'operato del manager, quanto sull'aver egli omesso qualsivoglia controllo pur nella consapevolezza della canalizzazione di innumerevoli e cospicue somme di denaro verso canali personali. Circostanza ritenuta idonea a recidere il vincolo fiduciario e, pertanto, a giustificare la sanzione del licenziamento disciplinare.L'esito
Per quanto sopra esposto, con la sentenza numero 4684 del 2 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento e condannato il manager al pagamento delle spese processuali.
Andrea Pedicone
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