di Marco Massavelli - L'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali. E' il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 7 settembre 2013, n. 38034.
Il caso riguardava un soggetto ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'articolo 727, comma 2, codice penale, perchè deteneva un cane in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, utilizzando un collare elettrico al fine di reprimere comportamenti molesti. Dagli accertamenti risultava che non sussisteva alcuna ragione che imponesse l'uso di tale dispositivo, ritenuto uno strumento invasivo e doloroso nonchè contrario alla natura del cane. L'attuale articolo 727, codice penale, prevede due ipotesi di contravvenzioni: l'abbandono di animali (che corrisponde al nuovo titoletto della norma) e la detenzione di essi "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.
L'articolo 727, codice penale, prevede:
Art.
727.
Abbandono di animali.
Chiunque
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene
animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive
di gravi sofferenze.
La Corte di Cassazione ha affermato che l'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15061 del 24 gennaio 2007, dep. 13 aprile 2007). In particolare, l'articolo 544-ter, codice penale, “Maltrattamenti di animali”, prescrive:
Art.
544-ter.
Maltrattamento
di animali.
Chiunque,
per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito
con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro.
La
stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi.
La
pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell'animale.
Il
principio di diritto era stato affermato in relazione al semplice
"uso" del collare antiabbaio.
Il Collegio, dando
sostanzialmente continuità al precedente orientamento, ritiene che
il collare elettronico
sia certamente incompatibile con la natura del cane: esso si fonda
sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un
comando a distanza,
si trasmettono all'animale provocando reazioni varie. Trattasi in
sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve
o forte che sia, e che incide sull'integrità psicofisica del cane
poichè
la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i
riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti
desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia,
depressione ed anche aggressività. Nel caso di specie, il cane
dell'imputato al momento del rinvenimento mentre vagava incustodito
sulla pubblica via, era provvisto di collare con dispositivo
elettrico e l'uso di tale collare produce effetti difficilmente
valutabili sul comportamento dell'animale, talvolta reversibili,
altre volte permanenti, ma comunque considerabili maltrattamento.
Deve richiamarsi, quindi, il contenuto dell'ordinanza del Ministero della Salute che proibisce l'uso di tali dispositivi, non potendosi giustificare detta condotta illecita anche se l'animale ha un'indole docile e remissiva.




