A Mauro Di Marzio, valente Magistrato (maiuscola d'obbligo) presso la Corte d'Appello di Roma che ha curato l'art. 96 c.p.c. del Commentario al Codice di Procedura Civile, edito di recente da Giuffrè, avrebbe fatto un gran comodo questa fluida pronuncia, fresca d'inchiostro, della Corte di Cassazione, sez. II Civile, 11 aprile 2013, n. 8913, Presidente Rovelli - Relatore Matera (la deliberazione è del 13 marzo 2013). Potete leggerla qui di seguito per renderVi conto dell'applicazione pratica che il S.C. fa di quell'art. 96 c.p.c. che sta diventando protagonista nelle decisioni dei giudici.
Importante rendersi conto dei presupposti che debbono ricorrere per l'applicabilità del secondo comma. (Poi, nei prossimi giorni LIA Law In Action tratterà del famoso terzo comma sulla scia di una sentenza del Dott. Giuseppe Buffone, neo Magistrato del Tribunale di Milano, quando era ancora in forza presso il Tribunale di Varese, risalente al 21 gennaio 2011) Buona lettura!

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 14-3-1991 le sorelle D.M., F., T. ed A. convenivano dinanzi al Tribunale di Trani D..C., deducendo che, con contratto preliminare di permuta concluso in data 7-8-1986, C.V. e L.D., rispettivamente madre e fratello delle istanti, si erano impegnati a cedere al convenuto un compendio immobiliare sito in ..., in cambio di una percentuale di quanto lo stesso avrebbe edificato sull'intera superficie; che, in esecuzione del predetto contratto preliminare, erano stati stipulati una compravendita per la cessione del suolo e dei contratti preliminari per l'acquisto degli immobili realizzandi, nei quali erano intervenuti, quali promittenti acquirenti, i figli della C.;
che le parti contemporaneamente avevano integrato il loro programma negoziale con una scrittura privata sottoscritta il 17-12-1986.
Ciò posto e atteso che il C. era rimasto inadempiente agli obblighi assunti, le attrici chiedevano il trasferimento ex art. 2932 c.c. degli immobili previsti quale corrispettivo della permuta, l'attribuzione in proprietà
dei 4/7 del 40% di tutte le cubature realizzate in più rispetto a quelle previste in permuta, il risarcimento dei danni per la ritardata consegna e per i vizi riscontrati negli immobili, il pagamento delle penali pattuite e delle spese necessarie per il trasferimento degli immobili, la restituzione delle somme incassate dal convenuto per la locazione degli immobili ad A..D.
Con sentenza non definitiva del 25-2-2003 il GOA (nota avv. Storani: tale acronimo sta ad indicare il Giudice Onorario Aggregato, figura istituita diversi anni fa per ...smontare il contenzioso arretrato accumulatosi nei Tribunali italiani, che ha ora esaurito i propri compiti) accoglieva parzialmente la domanda ex art. 2932 c.c., disponendo il trasferimento in favore delle attrici della proprietà degli immobili indicati in dispositivo, previa corresponsione del 50% dell'IVA sul prezzo già pagato; accoglieva parzialmente la domanda diretta al riconoscimento della penale da ritardo, rigettando invece quella finalizzata al pagamento della penale da inadempimento; rigettava le domande di risarcimento danni per vizi degli immobili e di pagamento delle somme ricevute per canoni di locazione; condannava genericamente le attrici al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Avverso la predetta decisione proponevano appello immediato le sorelle D. e appello incidentale il C.
Con sentenza non definitiva del 23-2-2006 la Corte di Appello di Bari rigettava l'eccezione, sollevata dal C., di inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. proposta dalle attrici; rigettava la domanda delle appellanti principali, diretta ad ottenere la consegna a M.D. di un posto auto diverso rispetto a quello assegnatole; in parziale accoglimento dell'appello principale, revocava la condanna generica delle attrici per responsabilità aggravata; rigettava la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalle appellanti principali; dichiarava inammissibile la domanda del C. diretta al riconoscimento degli interessi moratori sulle somme attribuitegli dal primo giudice come corrispettivo degli immobili trasferiti in proprietà alle sorelle D.; disponeva come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle pretese delle appellanti principali circa le domande ex art. 2932 c.c. riproposte in appello e quelle concernenti le penali, nonché la domanda diretta a conseguire le somme incassate dal C. a titolo di canoni di locazione relativi all'immobile poi trasferito ad A..D.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (n. 11106/2007), il C., sulla base di sette motivi.
D.M., F., T. ed A. hanno proposto autonomo ricorso (n. 10855/2007) affidato a tre motivi, e resistito al ricorso del C. con controricorso contenente altro ricorso incidentale (n. 13656/2007).
Il C. ha resistito ai ricorsi incidentali con due controricorsi.

Motivi della decisione 1) Preliminarmente va disposta la riunione di tutti i ricorsi, ai sensi dell'art. 355 c.p.c.
2) Come è stato chiarito da questa Corte, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a se stante, in ricorso incidentale (Cass. 17-2-2004 n. 3004). Nella specie, pertanto, deve essere considerato come principale il ricorso proposto dal C. (n. 1106/2007), notificato il 3-4-2007, mentre il ricorso autonomamente proposto dalle sorelle D. (n. 10855/2007) con atto notificato il 5-4-2007 si converte in incidentale. Vale, poi, come incidentale (così come qualificato dalle stesse ricorrenti) l'ulteriore ricorso (n. 13656/2007) contenuto nel controricorso delle D., notificato l'11-5-2007. Tale secondo ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, avendo le D. consumato il loro diritto d'impugnazione con il precedente ricorso incidentale. Si rileva, al riguardo, che il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dall'art. 366 c.p.c.
Ne consegue che, in virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti, abbia a sua volta proposto autonomo ricorso per cassazione, da ritenersi convertito in ricorso incidentale, non può con il controricorso avverso il ricorso notificatole proporre nuova impugnazione incidentale, ancorché intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione (Cass. 29-9-2005 n. 18150; Cass. 19-7-1995 n. 7822), pur restando il controricorso esaminabile nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria (Cass. S.U. 22-2-2012 n. 2568; Cass. S.U. 10-3-2005 n. 5207). 3) Con i primi sei motivi (recanti la numerazione la-1f) il ricorrente principale censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha riformato la pronuncia di primo grado di condanna generica delle attrici per abusiva trascrizione della domanda. In particolare, con il motivo la), il C. lamenta la violazione dell'art. 24 e 111 Cost. e delle norme inerenti l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte del giudice di appello.
Sostiene che la Corte di Appello non poteva limitarsi a censurare l'inadeguatezza della motivazione posta a base della decisione di primo grado, ma, quale giudice del fatto, doveva procedere a eventuale correzione, integrazione o riforma di tale motivazione, statuendo nel merito.
Con il motivo 2a) il ricorrente denuncia l'omessa e insufficiente motivazione, conseguente all'obliterazione di atti e documenti decisivi.
Deduce che la Corte di Appello non ha tenuto conto del contenuto della nota di trascrizione, da cui emergeva che le D., invece di indicare quale titolo costitutivo del loro diritto di credito verso il C. i quattro preliminari individuali di vendita che recavano i dati descrittivi e identificativi dei singoli immobili di loro pertinenza, hanno individuato tale titolo nell'antico preliminare di permuta intercorso il 7-8-1986 tra la loro genitrice Vi..Ca. ed il C.; preliminare che, invece di specificare gli immobili che costituivano il corrispettivo della permuta dei suoli, li indicava genericamente in una percentuale (40%) delle nuove superfici a costruirsi.
In tal modo, le attrici hanno esteso la trascrizione a tutte le superfici dei sette fabbricati in via di realizzazione, compresa la quota del 60% di pertinenza del C.
Con il motivo 3a) il ricorrente lamenta vizi di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 359 c.p.c., in relazione agli artt. 187 cpv. e 277 cpv. c.p.c.
Assume che la Corte di Appello, invece di anticipare la decisione della questione preliminare di merito - rappresentata dal contenuto delle domande trascritte e dal loro grado di fondatezza -, e posporre la decisione sulla questione dipendente - relativa all'accertamento alla responsabilità per imprudenza o dolo nella trascrizione della domanda -, ha anteposto la decisione sulla questione dipendente e posticipato quella della questione preliminare.
Con il motivo 4a) il C. si duole della violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa - arrt. 101 c.p.c. e 25 comma 2 Cost. -, non avendo la Corte di Appello esaminato le prospettazioni difensive svolte nel corso del giudizio, con le quali era stato evidenziata la grave mala fede alla quale era stato improntato il comportamento delle attrici.
Con il motivo 5a) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 278 c.p.c., in relazione agli artt. 96 e 97 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Deduce che la trascrizione di una domanda giudiziale, estesa intenzionalmente dal trascrivente oltre i limiti del proprio diritto, integra di per sé un illecito potenzialmente idoneo a produrre un danno risarcibile, avuto riguardo allo stato d'incertezza determinato dalla trascrizione contra legem sulla commerciabilità dell'immobile gravato dal vincolo prenotativo e sulla sua circolazione. Nella specie, pertanto, essendo certo l'an debeatur, la condanna generica non poteva essere ostacolata dalla "incomprensibilità o contraddittorietà" della motivazione resa dal giudice di primo grado.
Con il motivo 6a) il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alle ragioni della rimozione della condanna generica delle attrici.
4) Il terzo motivo (3a), da esaminarsi in via prioritaria per ragioni di ordine logico-giuridico, è fondato.
L'art. 96 comma 2 c.p.c. dispone che il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta domanda giudiziale, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l'attore che ha agito senza la normale prudenza.
Il presupposto per l'applicazione della norma in esame, pertanto, è costituito dall'accertamento dell'inesistenza del diritto per il quale è stata trascritta la domanda giudiziale, accompagnata dall'inosservanza da parte dell'istante della cautela tipica dell'uomo di media diligenza.
Ne discende che il giudice investito della domanda di responsabilità ai sensi della citata disposizione di legge non può pronunciare su di essa se non abbia preventivamente deciso le questioni di merito attinenti al grado di fondatezza delle domande trascritte. Nella specie, la Corte di Appello non si è attenuta a tale principio, in quanto, pur avendo rimesso al prosieguo del giudizio "tutte le questioni relative alle pretese delle appellanti principali circa le domande ex art. 2932 c.c. riproposte in appello" (v. pag. 8 della sentenza impugnata), ha ritenuto "immediatamente definibile" la questione "concernente la statuizione di condanna delle appellanti principali ex art. 96 c.p.c." (v. pag. 7).
È evidente, al contrario, che, avendo ritenuto non immediatamente risolvibili le questioni di merito attinenti alle domande ex art. 2932 c.c. azionate dalle D., il giudice del gravame avrebbe dovuto riservare al definitivo anche l'esame della domanda di responsabilità per imprudente trascrizione, proposta dal convenuto.
L'accoglimento del motivo in esame comporta l'assorbimento degli altri cinque motivi di ricorso principale proposti avverso il capo della sentenza impugnata che ha pronunciato sulla domanda del C. di condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c.. 5) Con il settimo motivo (lb) il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 336, 342, 346, 112 c.p.c. e 1421 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla ritenuta aspecificità del motivo di appello incidentale con cui era stata eccepita l'inammissibilità delle domande proposte ex art. 2932 c.c.. Deduce che la Corte di Appello ha pronunciato su una censura mai proposta ed ha obliterato quella effettivamente proposta, che non verteva sul tema dell'ammissibilità delle domande proposte dalle attrici ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Anche tale motivo è fondato. Dall'esame diretto degli atti, consentito per la natura procedurale dei vizi denunciati, si evince che con il secondo motivo di appello incidentale (il primo riguardava la penale per il ritardo) il C. non aveva eccepito l'inammissibilità delle domande ex art. 2932 c.c. proposte dalle attrici, ma aveva censurato la valutazione espressa dal Tribunale, secondo cui con le conclusioni del 4-6-2002 il convenuto avrebbe incondizionatamente aderito alla domanda di trasferimento proposta dalle attrici, previo versamento in suo favore del 50% sull'IVA anticipata sulle rispettive fatture; ed aveva conseguentemente chiesto il riesame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari prospettate nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. Il giudice del gravame, pertanto, nel dichiarare inammissibile, per difetto di specificità, l'appello incidentale del C. "nella parte in cui viene eccepita l'inammissibilità delle domande ex art. 2932 c.c.", ha pronunciato su una censura non proposta e omesso di pronunciare sulla specifica questione sottoposta al suo esame, inerente alla natura, condizionata o meno, dell'adesione del convenuto alla domanda di trasferimento. 6) Con il primo motivo le ricorrenti incidentali denunciano vizi di motivazione, per non avere la Corte di Appello valutato le prove documentali prodotte (verbale di consegna del 22-5-1993; pianta del piano terra, con la numerazione originaria dei posti auto all'aperto; relazione dell'amministratore del Condominio; ripartizione del periodo quadrimestrale 1-5-1995X31-8-1995; rilievi fotografici), dalle quali risulta che il posto auto all'aperto da trasferire a D.M. era quello identificato catastalmente al f. 138, particella 476/13, originariamente contrassegnato con il numero 13 ed attualmente con il numero 12, e non quello indicato nella sentenza di primo grado, riportato in catasto al f. 138, particella 476/14. Sostengono che il giudice del gravame ha erroneamente fondato la sua decisione solo sulle planimetrie catastali ed ha fornito un'errata interpretazione del verbale di consegna, omettendo il necessario raffronto tra i documenti innanzi indicati. Il motivo deve essere disatteso. La Corte di Appello, sulla base delle "risultanze processuali", ha accertato, in punto di fatto, che il posto macchina assegnato a D.M. è "esattamente" quello riportato in planimetria sotto il n. 13 e che fu consegnato all'attrice in data 22-5-1993. Nel pervenire a tali conclusioni, essa ha ritenuto determinante la dichiarazione di consegna sottoscritta dalla D. (doc. 69 del fascicolo C. ), nella quale si legge che "nell'atrio interno viene consegnato il posto macchina n. 13 (tredici) e precisamente quello prospiciente il piano terra consegnato alla stessa". Nel ritenere certa, in base alle indicazioni contenute nel verbale di consegna, l'identificazione del posto auto assegnato all'attrice, il giudice del gravame ha implicitamente espresso una valutazione negativa circa la valenza dimostrativa dell'ulteriore documentazione richiamata dalle appellanti a sostegno della loro tesi.
Ciò posto, si osserva che le censure mosse dalle ricorrenti con il motivo in esame si risolvono, in buona sostanza, nella prospettazione di una diversa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice di appello, che, in quanto esente da vizi logici e giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità riservato a questa Corte.
Spetta, infatti solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né, per ottemperare all'obbligo della motivazione, il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata (Cass. 16-2-2007 n. 3651). Ed è evidente che i vizi di motivazione denunciabili in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non possono consistere nell'apprezzamento delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte, non potendosi procedere in sede di legittimità ad un nuovo ed autonomo esame delle emergenze processuali.
Sotto altro profilo, si osserva che l'omesso esame di documenti può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui ciò determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, e quindi quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultante istruttorie su cui si fonda il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr. Cass. 17-5-2007 n. 11457; Cass. 13-2-2006 n. 3075; Cass. 5-4-2005 n. 7086).
Nella specie, i documenti invocati dalle ricorrenti non appaiono connotati di un carattere di decisività tale da inficiare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello in ordine alla identificazione del posto auto spettante a M.D.
7) Con il secondo motivo le ricorrenti incidentali lamentano il vizio di motivazione, per omessa ammissione della prova testimoniale articolata in via subordinata dalle appellanti, volta a dimostrare che dal 22-5-1993 D.M. ha sempre detenuto il possesso del posto macchina contraddistinto con il numero 12, in catasto particella 476/13.
Il motivo non è meritevole di accoglimento. Giova rammentare che la mancata pronuncia su una istanza istruttoria non integra, di per sé, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo, a tal fine, che l'istanza istruttoria non esaminata attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (tra le tante v. Cass. 3-2-2000 n. 1203), ossia, in altri termini, che la prova non ammessa in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 23-2-2009 n. 4369; Cass. 17-5-2007 n. 11457). Nella specie, le circostanze capitolate non presentano carattere di decisività, in quanto la prova della detenzione o del possesso di un bene immobile non vale certamente a dimostrare la titolarità del diritto dominicale su di esso.
8) Con il terzo motivo le D. si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione al rigetto della richiesta delle appellanti di condanna del C. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata. Deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, dagli atti sono emersi gli elementi necessari ad identificare la responsabilità aggravata del convenuto, il quale si è sottratto all'adempimento puntuale delle pattuizioni previste nei contratti stipulati con le ricorrenti ed ha chiesto temerariamente la condanna delle D. ex art. 96 c.p.c. per aver eseguito la trascrizione della domanda giudiziale a garanzia dei loro diritti.
Il motivo è infondato. Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte; sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass. 4-11-2005 n. 21393).
Nella specie, correttamente la Corte di Appello ha disatteso la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dalle attrici, avendo dato atto della mancata allegazione, da parte delle attrici, di fatti idonei a consentire una favorevole valutazione della loro pretesa di lite temeraria.
9) In definitiva, vanno accolti i motivi 3a) e lb) del ricorso principale del C., assorbiti gli altri, mentre va rigettato il ricorso incidentale n. 10855/2007 delle D., e dichiarato inammissibile l'ulteriore ricorso incidentale (n. 13656/2007) da queste ultime proposto.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, la quale provvedere anche sulle spese del presente grado di giudizio e sulla richiesta, formulata dalle D. nel controricorso n. 13656/2007, di condanna del C. per responsabilità aggravata, in relazione alla proposizione del ricorso per cassazione.
La condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c., infatti, può essere pronunciata solo con la sentenza che, accertata la totale soccombenza di una parte, condanni la stessa alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i motivi 3a) e 1b) del ricorso principale del C., assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale n. 10855/2007 delle D.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale n. 13656/2007 delle stesse D.; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
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