Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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Legge 28 dicembre 2005, n. 263

 

Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonchè ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla La pensione di reversibilità del coniuge divorziato.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 209

 

 

 

Articolo 1.

 

    1. All’articolo 2, comma 3, lettera c-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) all’articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell’articolo 185»;

            2) il sesto comma è sostituito dai seguenti:

    «Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

            1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

 

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