Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice“»;

        b) alla lettera b), all’articolo 169-bis ivi richiamato, le parole: «e ai dottori commercialisti» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commercialisti»;

 

        c) alla lettera c), all’articolo 169-ter ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti»;

        d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

 

        «c-bis) l’articolo 173 è abrogato»;

        e) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) all’articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero 6) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa»;

 

            2) all’articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole: «con incanto» sono soppresse;

            3) dopo l’articolo 173-quater ivi richiamato, è aggiunto il seguente:

 

    «Articolo 173-quinquies. – (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto). – Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell’articolo ...

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