Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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style="mso-spacerun: yes">            2) il secondo comma è abrogato.

 

    2. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera c-ter) sono inserite le seguenti:

        «c-quater) all’articolo 185, al primo comma è premesso il seguente:

    “Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’articolo 116“;

 

        c-quinquies) all’articolo 187, quarto comma, le parole: “di cui all’articolo 184“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 183, ottavo comma“».

 

    3. All’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al numero 1), all’articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «2) le ...

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