Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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            2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

            3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

 

    Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

 

    Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonchè depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

    Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all’interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma»;

 

            3) al settimo comma, le parole: «di cui al sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al settimo comma»;

        b) all’articolo 184 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo comma, le parole: «dal sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal settimo comma»;

 

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