Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;

        c) all’articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

 

            2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

            3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

    «Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143»;

        d) l’articolo 147 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 147. – (Tempo delle notificazioni). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»;

        e) all’articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

    «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto»;

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