Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

Vai al testo integrale della legge 80/2005

interessi e spese.

 

    In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

    L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinchè i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sè del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

    Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione“»;

 

        f) al numero 17), all’articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «a un dottore commercialista o esperto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «a un commercialista»;

 

        g) dopo il numero 17) è inserito il seguente:

 

    «17-bis) all’articolo 534-ter, le parole: “con incanto“ sono soppresse e la parola: “notaio“, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “professionista“»;

        h) al numero 20.2), all’articolo 559 del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «I ...

Pagina Precedente    Pagina Seguente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prima pagina di questa legge