Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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        1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573;

 

        2) il giudice ordini l’incanto;

        3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta»;

 

        p) al numero 27), all’articolo 572 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quarto comma, le parole: «anche in questi casi» sono soppresse;

 

        q) al numero 31), all’articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quinto comma, le parole: «Nel caso di diserzione della» sono sostituite dalle seguenti: «Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla» e dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,»;

        r) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) all’articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1.1) al primo comma, le parole: «non crede di» sono sostituite dalle seguenti: «decide di non»;

 

                1.2) al secondo comma, le parole: «In quest’ultimo caso il giudice può» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice può altresí»;

 

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