Di Maurizio Tarantino.

Cassazione Civile  n. 475 del 13 gennaio 2014.


Infortunio sul lavoro, letteralmente, è quello che si verifica durante un'attività lavorativa. Così originariamente un lavoratore che subiva un incidente stradale veniva tutelato solo se avvenuto durante l'attività lavorativa (ad es. un camionista, un conducente di autobus, ecc.).

Tuttavia, già prima del 2000, varie sentenze giurisprudenziali hanno allargato la casistica dell'infortunio sul lavoro, considerando tale anche l'incidente stradale nel tragitto casa-lavoro, in quanto lo spostamento veniva considerato connesso alla prestazione lavorativa.

Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);
- durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;

- durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:

- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi).

Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Orbene, premesso quanto innanzi esposto, nel caso de quo la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 475 del 13 gennaio 2014 ha ritenuto che non è qualificabile come incidente "in itinere" quello occorso al lavoratore di ritorno dalle ferie in quanto verificatosi su tragitto diverso da quello casa-lavoro.

Nell vicenda in esame, la Corte di appello di Napoli rigettava l'appello proposto dal ricorrente nei confronti dell'INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che, con sentenza dell'8.6.20105, aveva rigettato la domanda diretta alla costituzione di una rendita in relazione all'incidente occorsogli il 23.8.1999 mentre l'appellante ritornava dalle ferie annuali, incidente qualificato dallo stesso come "in itinere".

La Corte territoriale osservava che in relazione all'epoca dell'incidente doveva applicarsi la disciplina di cui al DPR n. 1124/1965 che non offre una definizione di incidente in itinere e quindi occorreva rifarsi alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. In sostanza si doveva verificare se il sinistro si era verificato lungo il percorso normalmente seguito dall'infortunato per recarsi al lavoro o tornare nella propria abitazione.

Al riguardo, I giudici della Suprema Corte danno atto alla Corte d'Appello di aver correttamente ritenuto applicabile alla controversia, la normativa vigente al momento in cui si è verificato l'incidente; invero, non si vede per quale ragione la novella successivamente entrata in vigore debba avere una efficacia retroattiva, né al ricorso vengono offerti elementi di rilievo a sostegno di questa tesi. Non è richiamata alcuna disposizione del D. Lvo n. 38/2000 idonea a giustificare direttamente o indirettamente una efficacia diversa da quella ordinaria della novella del 2000.

Per meglio dire, la Corte di appello ha ricostruito la giurisprudenza di legittimità formatasi sul DPR n. 1124/1965 che non conteneva una definizione esplicita dell'infortunio in itinere ed ha accertato che l'evento di cui è processo non può qualificarsi effettivamente come in itinere, posto che si è verificato non lungo il tragitto che ordinariamente il ricorrente percorreva per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro. Alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr. cass. n. 13376/2008) l'incidente non rientra, quindi, tra quelli definibili come in itinere perché non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario di lavoro (l'incidente è delle 00,20 mentre il ricorrente doveva riprendere il lavoro alle ore 8,00 del giorno successivo), secondo circostanze in cui è evidente l'imprudenza del lavoratore con l'assunzione incontestabile di un rischio elettivo da parte di quest'ultimo.

Concludendo, gli Ermellini, conformemente alla sentenza impugnata, hanno ritenuto che non è qualificabile come incidente "in itinere" quello occorso al lavoratore di ritorno dalle ferie in quanto verificatosi su tragitto diverso da quello casa-lavoro; inoltre, non si è verificato nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro ed è accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario lavorativo.

Dott. Maurizio Tarantino

 

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