Procura alle liti

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Analisi della procura generale e della procura speciale alle liti: quali sono i suoi limiti, le sue possibilità e i suoi rapporti con gli enti collettivi. Guida con fac-simili

La procura alle liti è quello strumento idoneo ad abilitare il difensore a stare in giudizio in rappresentanza di una parte.

Essa è disciplinata, nel processo civile, dall'articolo 83 del codice di rito, il quale, dopo aver stabilito che quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore questi deve essere munito di procura, precisa che la procura alle liti può essere generale o speciale.

Essa, in ogni caso, deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

In via generale, la procura va rilasciata prima del compimento degli atti processuali. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 125 del codice di procedura civile, a determinate condizioni è possibile, che essa sia rilasciata anche dopo che la notificazione del primo atto processuale.

La procura generale

Soffermandoci in particolare, sulla procura generale, occorre precisare innanzitutto che essa è così definita quando per il suo tramite il difensore assume il potere di rappresentare il cliente in tutte le cause che lo riguarderanno, sia come attore che come convenuto. Si prescinde, insomma, dall'espressa indicazione delle liti cui la procura si riferisce.

Nonostante ciò, al momento in cui la parte rappresentata da un avvocato con procura generale si costituisce in giudizio, non è mai sufficiente che la procura stessa sia semplicemente richiamata. Occorre, infatti, provvedere comunque al suo deposito.

Se ciò non avviene, tuttavia, il giudice può dichiarare l'invalidità della costituzione solo dopo aver infruttuosamente invitato la parte a produrre il documento mancante.

Il limite del ricorso in Cassazione

Nonostante, come detto, la procura generale alle liti abiliti il difensore a rappresentare il cliente in tutte le cause in cui lo stesso sia coinvolto, non bisogna tuttavia dimenticare un'importante circostanza: non è possibile avvalersi di una procura generale per proporre un ricorso per cassazione.

Ai sensi dell'articolo 365 del codice di procedura civile, infatti, questo necessita di una procura speciale.

Procura generale ed enti collettivi

Con riferimento alla procura generale alle liti, è interessante osservare quali siano i suoi rapporti con gli enti collettivi.

Si veda, innanzitutto, il caso in cui essa sia rilasciata da una persona fisica in qualità di organo di una persona giuridica.

In questa ipotesi, nel caso in cui tale soggetto cessi dalla sua carica e quest'ultima venga ad essere ricoperta da un nuovo soggetto, la procura rimarrà comunque valida nei confronti dell'ente collettivo. Infatti è la volontà di quest'ultimo ad essere stata espressa nel conferimento della procura generale, anche se ciò è avvenuto per il tramite (necessario) di una persona fisica.

La procura generale è, insomma, un atto del rappresentato e non del rappresentante e, quindi, potrà cessare di produrre i suoi effetti esclusivamente con una diversa manifestazione di volontà del solo rappresentato.

Si veda, poi, il caso di procura generale alle liti rilasciata da una parte, che sia anche rappresentante di altro diverso soggetto, solo con riferimento ai propri personali interessi. In tale ipotesi, il procuratore generale alle liti non può mai ritenersi ex se legittimato a rappresentare anche il soggetto rappresentato da chi gli abbia rilasciato la procura.

Procura generale e nomina di procuratori speciali

La procura generale alle liti non ricomprende tra i poteri che è di per sé idonea a conferire anche quello di nominare un altro, diverso, procuratore speciale.

Tale nomina, infatti, non rappresenta un'estrinsecazione del potere di rappresentanza processuale, ma, semmai, solo del diverso potere di rappresentanza sostanziale.

Tuttavia, ciò non vuol dire che unitamente e contestualmente alla procura generale alle liti non sia possibile anche conferire una forma di rappresentanza sostanziale e legittimare così il procuratore generale a nominare altri procuratori.

Fac-simile procura generale alle liti

Vedi anche: La procura nel processo penale

Il giorno _________ il mese _______ l'anno ________, presso e nel mio studio sito in ________ alla via_________ n. ______ innanzi a me notaio dott. __________, iscritto nel collegio notarile del distretto di __________

Alla presenza del Sig._________ nato a __________ il ________ e residente in ______________ alla via____________ n. ____ (C.F.: _______________) e del Sig. ___________ nato a _________ il _________ e residente in ______________ alla via____________ n. ____ (C.F.: _______________), testimoni in possesso dei requisiti di legge

È comparso personalmente il Sig._________ nato a __________ il ________ e residente in ______________ alla via____________ n. ____ (C.F.: _______________) di professione ________, il quale costituisce e nomina quale suo procuratore generale alle liti l'Avv. ___________ del Foro di ____________, nato a ______________ il _____________ e residente in __________ alla via ______________ n. ___ (C.F.: ___________________), con studio in _______________ alla via __________________ n. __________________, presso il quale il sig. ______________ dichiara di eleggere domicilio.

Il Sig. _________________________ autorizza sin da ora l'Avv. _______________ a difendere e patrocinare tutte le cause, iniziate o ancora da inziare, nelle quali egli è o sarà coinvolto attivamente o passivamente, avanti agli Uffici del Giudice di Pace, ai Tribunali e alle Corti d'Appello, avanti ai giudici ordinari, amministrativi, tributari e speciali, nonché ai collegi arbitrali.

A tal fine il Sig. __________________ conferisce all'Avv. _______________ ogni e più ampia facoltà relativa alle cause medesime, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, nominare sostituti e indicare domiciliatari.

Luogo, data ____________ 
 

Firme (del mandante, dei testimoni e del notaio, anche per autentica)

Procura speciale alle liti

Con riferimento alla procura speciale, è innanzitutto interessante porre in evidenza che il codice stesso afferma che essa può essere apposta anche direttamente in calce o a margine del primo degli atti cui si riferisce, ovverosia della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, della memoria di nomina del nuovo difensore.

Se si decide di conferirla in tal modo, tuttavia, il difensore deve certificare l'autografia della sottoscrizione della parte. In tal caso, la sottoscrizione del cliente, e conseguentemente la certificazione ad opera del difensore, possono essere impugnati solo con querela di falso.

Il codice di rito, sempre all'articolo 83, precisa poi che la procura si considera come apposta in calce anche nel caso in cui essa sia rilasciata su foglio separato, purché questo sia congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. Lo stesso dicasi nel caso in cui essa sia rilasciata su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale che sia congiunto all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati dal Ministero della giustizia con un apposito decreto.

Procura speciale alle liti e gradi del processo

Allorquando si occupa di procura speciale alle liti, il codice di procedura civile non omette di precisare che questa si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo.

Ciò a meno che nell'atto in cui essa è contenuta non sia espressa una diversa volontà.

Frasi che possono far presumere l'estensione della procura su più gradi del processo sono, ad esempio, "nella presente procedura" o "nel presente giudizio", non accompagnate da ulteriori specifiche precisazioni. In tal caso, infatti, il conferimento deve ritenersi riferito a tutto il giudizio, nei vari gradi in cui esso si articola.

Procura speciale obbligatoria

Occorre infine precisare che in taluni casi è il nostro ordinamento a richiedere che la facoltà di rappresentare una parte in giudizio sia conferita necessariamente con procura speciale.

Si pensi al ricorso per cassazione: ai sensi dell'articolo 365 del codice di procedura civile, infatti, il ricorso in cassazione è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

A tal proposito è interessante segnalare che la Corte di cassazione con sentenza numero 6000/2015 ha precisato che, in sede civile, il difensore può validamente instaurare un giudizio di cassazione solo se gli è rilasciata una procura speciale. Recentemente con le SS. UU. della Corte di Cassazione con sentenze 2075 e 2077 del 2024 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale circa i termini di validità del rilascio della procura speciale per il ricorso in Cassazione.

In particolare, secondo l'impostazione della giurisprudenza di legittimità, in linea con il principio di certezza del diritto, il requisito di specialità della procura è soddisfatto se la stessa è congiunta al ricorso materialmente o mediante strumenti informatici e se viene rilasciata in un arco temporale ricompreso tra il momento iniziale di pubblicazione del provvedimento da impugnare e quello relativo alla notificazione del ricorso.

Allo stesso modo risulta valida la procura autenticata apposta all'interno di un foglio separato inserito all'interno della medesima PEC o busta telematica contenente il ricorso.

Fac-simile procura speciale alle liti

Il sottoscritto Sig. _____________ nato a ____________ il ____________ e residente in ____________ alla via____________ n. __ (C.F.:____________), delega l'Avv. _____________ del Foro di ____________ (C.F. ____________________) a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresa la fase dell'esecuzione.

A tal fine conferisce al predetto legale ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, nominare sostituti e indicare domiciliatari.

Elegge domicilio in _____________ via ___________________ n. __, presso e nello studio del suddetto avvocato.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Luogo, data ___________
Sig. _________________ (firma)
 

È vera e autentica
Avv. ______________ (firma)