Udienza di comparizione delle parti

Tutto quello che c'è da sapere sulla prima udienza di comparizione e sulla trattazione della causa nel processo civile, ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

La prima udienza di comparizione e la trattazione della causa sono generalmente unificate e la regolare instaurazione del contraddittorio è verificata nella medesima udienza con la quale si provvede alla trattazione.

La prima udienza di comparizione viene anticipata dalla fase introduttiva e viene disciplinata dall'art. 183 c.p.c., oggetto di modifica a seguito della riforma Cartabia. 

Fase introduttiva tribunale monocratico

Dal 28 febbraio 2023 procedimenti civili semplificati nelle forme e nei tempi, per poter raggiungere il tempo di definizione e garantire processi agili. Il tutto all'insegna di una maggiore collaborazione tra le parti, i difensori e il giudice.

Nell'atto di citazione il convenuto è invitato a costituirsi nel termine di 70 giorni anteriori all'udienza di comparizione (depositando la comparsa, la copia dell'atto di citazione notificata, la procura al difensore e i documenti probatori) e deve essere avvertito del fatto che, una costituzione oltre detto termine comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167.

Lo stesso deve essere altresì avvisato del fatto che deve essere assistito obbligatoriamente da un avvocato nel giudizio davanti al tribunale e che lo stesso, in presenza dei presupposti di legge, può chiedere l'ammissione al patrocinio gratuito.

Notificato l'atto di citazione invece l'attore ha 10 giorni di tempo per costituirsi in giudizio personalmente (nei casi previsti dalla legge) o a mezzo procuratore. A tal fine deve depositare la nota di iscrizione, il fascicolo con l'originale dell'atto di citazione, la procura conferita al difensore e i documenti che provano quanto affermato nell'atto di citazione.

Scaduto il termine per la costituzione del convenuto il giudice istruttore, entro i 15 giorni successivi, pronuncia alcuni provvedimenti specifici e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio che dovrebbero essere trattate e che si riferiscono anche, ad esempio, alle condizioni di procedibilità della domanda e alla possibilità di ricorrere al rito semplificato.

Alle parti poi viene concesso il termine di 40 giorni prima della prima udienza per depositare memorie integrative, con cui proporre domande riconvenzionali, eccezioni, in conseguenza delle attività delle parti o per precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte.

Nei 20 giorni che precedono la prima udienza di comparizione è possibile replicare alle memorie appena viste e nei 10 giorni anteriori replicare a eccezioni nuove e indicare prove contrarie.

La prima udienza di comparizione delle parti

Nel processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica vengono in sostanza valorizzate le fasi anteriori alla prima udienza e gli adempimenti della prima udienza di comparizione delle parti per definire immediatamente l'ambito e la portata dei mezzi di prova e il thema decidendum.

L'udienza regolamentata dall'articolo 183 c.p.c. è oggi il cuore della fase preparatoria del processo di cognizione. In essa, oltre a verificare la regolarità del contraddittorio, il giudice richiede alle parti i chiarimenti che si rendano necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio che ritiene opportuno trattare. Su richiesta congiunta, poi, può differire l'udienza per permettere la comparizione personale delle parti e l'interrogatorio libero.

All'udienza di comparizione delle parti di cui all'art. 183 c.p.c. le stesse devono prendervi parte personalmente per tentare la conciliazione, dopo che il giudice ha interrogato le parti e chiesto i chiarimenti necessari in base ai fatti allegati. La mancata comparizione senza giustificato motivo rappresenta comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 comma 2.

Il giudice all'esito dell'udienza provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza per l'assunzione delle prove entro 90 giorni, se invece con ordinanza vengono disposti i mezzi di prova, le parti, nei termini che lo stesso stabilirà, potranno dedurre mezzi di prova in risposta ai primi e depositare memoria di replica sempre nel termine assegnato dal giudice.

Udienza di trattazione e passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

Il D.L. n. 132/2014 (convertito dalla legge n. 162/2014) recentemente ha inserito, nel codice di procedura civile, l'art. 183-bis, da applicarsi ai procedimenti introdotti a decorrere dall'undici dicembre 2014.

Con la novella si è stabilito che nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice, nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre con ordinanza non impugnabile, ma previo contraddittorio, anche mediante trattazione scritta, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione