Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri e contenente misure urgenti e ulteriori per attuare il PNRR estende l'obbligo della fatturazione elettronica anche agli avvocati in regime forfettario

Fatturazione elettronica in arrivo per gli avvocati forfettari

[Torna su]

Il decreto legge approvato in via provvisoria il 13 aprile dal Consiglio dei ministri e riconfermato poi il 21 aprile, contiene altre misure urgenti per attuare il PNRR.

A interessare in questa sede però è un articolo, contenuto nel capo dedicato alla materia finanziaria e fiscale, perché prevede delle importanti novità in materia di fatturazione elettronica. Una novità che tocca anche la categoria dei liberi professionisti, come i giovani avvocati, soggetti alla "tassa piatta", la flat tax al 15%.

Dal 1° luglio 2022 stop all'esonero per gli avvocati forfettari

[Torna su]

Viene infatti disposta la soppressione del periodo contenuto al comma 3 art. 1 del dlgs 127/2015 che dispone l'esonero, per certi contribuenti, di provvedere alla fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica delle fatture dei relativi dati.

Esonero che interessava solo i seguenti contribuenti:

  • i soggetti passivi rientranti nel "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • i soggetti rientranti nel regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i soggetti passivi che potevano esercitare l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente avevano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

In pratica, in virtù di detta modifica, dal 1° luglio 2022 i contribuenti in regime di vantaggio, le associazioni sportive dilettantistiche e i forfettari, tra i quali figurano molti giovani avvocati, dovranno emettere fattura elettronica.

Al momento, a quanto pare saranno fuori dall'obbligo e potranno stare tranquilli fino al 2024 solo gli avvocati titolari di partita Iva che conseguono ricavi o compensi fino a 25.000 euro.

Niente sanzioni se si emette fattura entro il mese successivo

[Torna su]

La norma precisa inoltre che il suddetto esonero è operativo dal 1° luglio 2021 e che per quanto riguarda quindi anche gli avvocati in regime forfettario che da tale data avranno l'obbligo di emettere la fattura elettronica, non verranno applicate, in relazione al 3° trimestre 2022, le sanzioni previste dall'art. 6 co. 2 del dlgs n. 471/1997, se la fattura viene emessa entro il mese successivo a quello in cui viene compiuta l'operazione.

Per cui, agli avvocati forfettari che fino ad ora erano esonerati dall'obbligo di emettere la fattura elettronica (escluse quelle emesse nei confronti della PA), potendo emettere ancora fattura cartacea o in pdf, è concessa una sorta di periodo transitorio di tre mesi per fare pratica con la fattura elettronica.

Il termine di emissione ordinario di 12 giorni viene infatti prolungato fino al mese successivo senza rischiare sanzioni.

Un bel vantaggio, visto che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va da un minimo del 5% fino a un massimo del 10 % dei corrispettivi non documentati o registrati. Importo che varia da 250 a 2.000 euro se la violazione non è rilevante ai fini della determinazione del reddito.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: