Una nota dell'INL chiarisce quali sono i termini di decorrenza da cui la donna in gravidanza può astenersi dal lavoro in due casi particolari

Interdizione lavoratrice in gravidanza

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L'INL nella nota n. 1550/2021 (sotto allegata) risponde ad alcune richieste di chiarimenti che fanno riferimento a quei provvedimenti con i quali la donna viene interdetta dal lavoro nel periodo che precede e segue il parto.

La regola vuole che la donna non possa lavorare nei tre mesi che seguono il parto e nei due che lo precedono, salvo eccezioni.

L'art. 17 del dlgs n. 151/2001 al comma 2 lettere b) e c) prevede infatti la possibilità, per la Direzione territoriale del lavoro e la Asl di derogare a detta regola autorizzando l'anticipo o il posticipo dell'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza in due casi, ossia quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

Astensione differita dal lavoro

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La prima questione che viene chiarita dall'INL riguarda il momento a partire dal quale la donna in gravidanza che lavora può astenersi dallo svolgimento delle sue mansioni.

La risposta la fornisce l'art. 18, ai commi 7 e 8 del DPR n. 1026/1976, i quali dispongono che nei casi di astensione dal lavoro della donna che non possa essere adibita ad altre mansioni o quando c'è il rischio per la salute della mamma e del bambino se sono la lavoratrice o il datore di lavoro a presentare la relativa istanza di interdizione, il provvedimento dell'Ispettorato del lavoro deve essere adottato entro sette giorni da quello successivo alla ricezione della documentazione completa. L'emanazione del provvedimento e' infatti condizione essenziale per l'astensione dal lavoro, che decorre quindi per la donna dalla data del provvedimento stesso.

Astensione immediata

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Ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l'INL chiarisce inoltre che l'Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l'astensione dal lavoro della donna in gravidanza quando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice produce una dichiarazione da cui risulta in modo chiaro e sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, che è impossibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni.

In questo caso, precisa la nota, il principio in virtù del quale "i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto" opera anche nelle ipotesi d'interdizione dal lavoro fino al settimo mese successivo al parto, per cui i primi giorni di congedo obbligatorio prima del parto non goduti si vanno ad aggiungere al termine della fruizione dei sette mesi che decorrono dal parto effettivo.

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Scarica pdf Nota n. 1550 - 2021 INL Procedure provvedimenti maternità

Foto: 123rf.com
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