L'INPS fornisce importanti indicazioni sulle indennità del Decreto Sostegni per alcune categorie di lavoratori e sull'indennità di disoccupazione Naspi

INPS messaggio su indennità Covid19 e accesso alla Naspi

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L'INPS con il messaggio n. 1275/2021 (sotto allegato) fornisce i primi chiarimenti su due misure del Decreto Sostegni n. 41/2021 previste per alcune categorie di lavoratori. Si tratta d'interventi messi in atto per dare sostegno soprattutto a quelle categorie di lavoratori che sono state più penalizzate dall'emergenza sanitaria. Il messaggio si occupa in particolare dell'indennità Covid prevista per in favore dei lavoratori dello spettacolo, ma non solo e dell'indennità di disoccupazione Naspi, che il decreto sostegni ha semplificato. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Indennità Covid 19 lavoratori dello spettacolo e stagionali

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La prima forma di aiuto analizzata dal messaggio INPS è l'indennità una tantum contemplata dall'art. 10 del Decreto Sostegni del valore di 2400 euro per le seguenti categorie di lavoratori:

  • stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dipendenti stagionali occupati in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (che non è stata mai contemplata dai procedenti decreti emergenziali);
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • assunto a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dello spettacolo. Per questa categoria il decreto sostegni ha previsto una novità: ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per avere alla relativa indennità onnicomprensiva, mantenendo fermo invece il requisito contributivo di 30 giornate di contributi.

Si tratta in sostanza dei soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità contemplata dagli articoli 15 e 15-bis del decreto legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

Prevista anche un'indennità onnicomprensiva, sempre di 2.400 euro, per le suddette categorie di lavoratori che però non hanno già beneficiato delle indennità contemplate dagli artt. 15 e 15 bis del dl n. 137/2020.

Caratteristiche e incompatibilità

Le suddette indennità Covid 19 non fanno reddito e per il periodo in cui vengono riconosciute il dipendente non beneficia di alcuna contribuzione figurativa e non ha diritto all'assegno per il nucleo familiare. Tali indennità non sono inoltre cumulabili tra loro, ma non sono incompatibili con l'assegno d'invalidità.

Come fare domanda

Tutti i lavoratori che rientrano nelle categorie dei lavoratori contemplate dal Decreto Sostegni e che presentano quindi i requisiti per beneficiare dell'indennità devono fare istanza in modalità telematica entro e non oltre il termine del 30 aprile 2021, attraverso i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti del Patronato dal sito dell'INPS.

Naspi, i nuovi requisiti di accesso

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Il Decreto Sostegni ha modificato i requisiti di accesso alla Naspi rendendo così più semplice accedere all'indennità di disoccupazione. In pratica dal 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto, fino al 31 dicembre 2021 non è più richiesto il requisito delle 30 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per accedere alla Naspi pertanto è sufficiente lo stato di disoccupazione involontario e le 13 settimane di contribuzione nei quattro anni che precedono lo stato di disoccupazione.

Leggi anche Decreto sostegni: tutte le misure

Scarica pdf Messaggio INPS n. 1275 del 25.03.2021

Foto: 123rf.com
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