- Bonus vacanze, importo fruito indebitamente
- Bonus vacanze, quando si può chiedere
- Bonus vacanze, verifica dei presupposti
- Bonus vacanze, il recupero per indebita fruizione
Bonus vacanze, importo fruito indebitamente
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Nel caso in cui il modello ISEE, utile per la fruizione del tax credit vacanze o "bonus vacanze", sia stato compilato in modo errato dal contribuente, determinando un utilizzo scorretto dell'agevolazione, il dichiarante può sanare la propria posizione restituendo l'importo fruito indebitamente tramite la dichiarazione dei redditi. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 66 dell'1 febbraio 2021 (in allegato). In questi casi la restituzione può avvenire senza sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, compilando gli appositi campi del modello prescelto.
Bonus vacanze, quando si può chiedere
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Nella risposta all'interpello, riguardante il caso concreto, l'Agenzia ricorda che viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita?, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonche? dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attivita? turistico ricettiva.
Viene chiarito inoltre che il credito potrà essere utilizzabile, «esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto». Infine lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facolta? di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonche? a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto e? usufruito dal cessionario con le stesse modalita? previste per il soggetto cedente. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni».Bonus vacanze, verifica dei presupposti
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Era stata la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 a spiegare che la stessa Agenzia a verificare l'esistenza dei presupposti per la fruizione da parte del contribuente del bonus in questione e la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo utilizzo. Nel caso in cui sia riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, procederà al recupero dello sconto e della detrazione fruita. Nel contempo, per quanto riguarda il cessionario, la stessa amministrazione fiscale verificherà l'utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.
Bonus vacanze, il recupero per indebita fruizione
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Nel caso in cui l'80% del bonus vacanze sia stato indebitamente fruito, potrà essere restituito senza sanzioni e interessi, al momento della presentazione della dichiarazione (730 o Redditi Pf), compilando gli appositi campi del modello prescelto. Nel prospetto di liquidazione dell'imposta l'importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà ad incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d'imposta/da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze, con il codice tributo "4001") ovvero a ridurre il credito Irpef (rimborsato dal sostituto d'imposta/da utilizzare in compensazione) maturato per il medesimo periodo d'imposta. L'istante non dovrà compilare il rigo E83, codice "3" (non avendo diritto all'ulteriore detrazione del 20%) e che il fornitore dei servizi al quale lo sconto è rimborsato sotto forma di credito d'imposta (o il cessionario dello stesso) non perde il diritto ad utilizzarlo in compensazione, rispondendo solo nel caso ne benefici "in misura maggiore" rispetto al dovuto/ricevuto.
Scarica pdf Risposta Ag. Entrate n. 66/2021