Cass. 22280/2014: una sentenza da leggere con attenzione per chiarirne l'oggetto e riproporre con forza l'esigenza di un nuovo Testo unico dell'assicurazione infortuni sul lavoro

Pasquale Acconcia

Cass. 22280/2014: una sentenza da leggere con attenzione per chiarirne l'oggetto e riproporre con forza l'esigenza di un nuovo Testo unico dell'assicurazione infortuni sul lavoro

A distanza di 14 anni si conclude definitivamente - con la sentenza Cass. 22280 del 2014 - la vicenda di una dipendente infortunatasi scivolando su una matita mentre, in ufficio, tornava al posto di lavoro da altro locale dove aveva fatto fotocopie. E' conclusione definitiva per una vicenda"approdata" a una prima sentenza - Cass. 1109 del 2000 richiamata dalla 22280 - che confermava il rigetto della domanda d'indennizzo INAIL per detto infortunio ritenendo "esclusa la responsabilità del datore di lavoro, poiché la lavoratrice, scivolata su una matita, non era stata esposta a un rischio diverso da quello che incombe su ogni altro soggetto che si sposti a piedi in circostanze non caratterizzate dall'incombenza a lei assegnata, nè il rischio connesso agli spostamenti spaziali, che incombe su chiunque si muova da un luogo a un altro, era reso, nella specie, maggiore dall'attività lavorativa svolta".

S'intendeva confermare, così, nel "diritto vivente" la rilevanza del rischio assicurato come parametro della copertura assicurativa dell'azienda e dei suoi dipendentigià all'epoca appariva superato in dottrina e nella stessa giurisprudenza (tanto che nella motivazione la Corte avvertiva il bisogno di spiegare, quasi difendere, la sua scelta) per casistiche sostanzialmente analoghe riconosciute indennizzabili, per dirla in breve, purchè in assenza di rischio elettivo.

Non intendo riproporre qui le argomentazioni, le sentenze, le scelte amministrative a sostegno di quest'ultima impostazionesu una questione che per l'assicurazione sociale deve oggi considerarsi chiusa dallo stesso INAIL con riferimento, da ultimo, a infortuni occorsi a lavoratori in missione (Da ciò l'opportunità di chiarire notizie stampa che sembrano attualizzare il diniego dell'indennizzo INAIL quale contenuto della sentenza n.22280 che invece contiene solo il richiamo della precedente sentenza n.1109 in motivazione).

All'epoca, comunque, preso atto della sentenza, l'infortunata spostò l'attenzione, in un nuovo giudizio, sulla responsabilità civile del datore di lavoro; anzi, sul profilo del mancato adeguamento della normativa nazionale di prevenzione alla direttiva 89/391 CEE sullo specifico punto che avrebbe consentito l'insorgere, a cascata, di detta responsabilità per il caso di specie e l'indennizzabilità dell'infortunio. Nel dettaglio, così, la sentenza 22280 riporta che "La ricorrente, ha convenuto in giudizio lo Stato italiano, addossandogli la responsabilità dell'infortunio per non essersi adeguato, alla direttiva CEE 89/391, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e lamentando che la sentenza impugnata aveva omesso di accertare la conformità del D.P.R.n. 1124 a tale direttiva. 

Anche questa richiesta è rigettata dai giudici di merito, prima, dalla S.C., da ultimo, con argomentazione complessa - di là dalla sua sinteticità - poiché coinvolge questioni di legittimità costituzionale, il tema dell'applicabilità immediata delle direttive comunitarie, la centralità dell'articolo 2087 ecc.. Si legge, infatti, in motivazione che: la direttiva CEE non prevede alcun obbligo specifico a carico del datore di lavoro con riguardo all'ipotesi per cui è controversia. Essa, infatti, ……. prevede al 1°comma che il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro e, al 5° comma, che la direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali o imprevedibili, o a eventi eccezionali". Orbene,……. Trattasi quindi di disposizioni non sufficientemente specifiche, in ordine alle quali non può ravvisarsi una inadempienza dello Stato italiano per la mancata trasposizione nel diritto nazionale (cfr. Cass. 17.5.2011 n. 10813; Cass. 12.7. 2013 n. 17261).

Si tratta di questioni e motivazioni, insomma, che vanno ben di là dal caso di specie e che non intendiamo certo verificare in questa sede salvo per il fatto che il primo comma è molto chiaro e che il 5° comma prevede una facoltà il cui mancato esercizio rafforza il valore del primo per un principio sostanzialmente già presente nel nostro ordinamento. E' solo una nota a margine, comunque, rispetto a una vicenda che ci interessa soprattutto per i profili riguardanti l'assicurazione infortuni, pur solo richiamati dall'ultima sentenza. I commenti tecnici sono inutili per l'interessata rimasta invalida senza sostegno economico per colpa di…. una matita che magari proprio lei aveva lasciato cadere realizzando, così, gli estremi di un rischio elettivo, magari con diretta responsabilità per possibili infortuni di colleghi!

 

Il dato più rilevante di tutta la vicenda, piuttosto, è il crescere della preoccupazione di quanti, come me, sollecitano da sempre un nuovo Testo unico dell'assicurazione infortuni non per esigenze estetiche o ansia di novità, ma per superare l'anomalia di un diritto sostanzialmente pretorio, senza esserlo formalmente, che si confronta, nel quotidiano, con un corpo normativo superato dal diritto vivente, reso sgangherato da isolati interventi legislativi ma sempre formalmente a disposizione per divergenti prese di posizione basate su percorsi logici o emozionali che trascurano un secolo di evoluzione a tutela dei lavoratori infortunati.

E' per questo che in un clima di forti spinte per rivisitare il welfare qualcuno ben potrà continuare a sostenere che il rischio di cadere nei modi prima richiamati è generico, comune a qualsiasi cittadino; senza nemmeno riflettere, per stare al gioco, sul fatto che scivolare su una matita è quanto meno un rischio generico aggravato dall'intensità dell'uso di matite in un ufficio. E magari il giorno stesso, su un altro tavolo giudiziario si afferma il contrario per fatti simili.

Ma proseguire su questo crinale scomodando normative comunitarie - e lì altre esercitazioni pro e contro - o un'infinita serie di studi, commenti e sentenza a poco serve, restando nel pieno diritto e dovere di giudici di merito e legittimità affermare di volta in volta un diverso principio, in assenza di una norma che, come dovrebbe essere, segua passo paso l'evolversi del diritto vivente per consolidarne al momento opportuno principi e soluzioni. Così non sembra si voglia fare per l'assicurazione infortuni rispetto a un Testo già vecchio quando è nato e, oltretutto rimaneggiato qua e là senza alcun intento sistemistico. Con il rischio dell'implosione del sistema e di una progressiva marginalizzazione di una tutela che, pure, per oltre un secolo è stata riferimento sicuro per tutele via via adeguate con salda collocazione nel sistema assicurativo generale e non, come accade oggi, con deviazioni assistenzialistiche in fondi e "una tantum" .

Cassazione, testo sentenza 22280/2014

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