L'articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008; di seguito commi da 539 a 548), prevede un credito di imposta per I datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea (di seguito, Trattato CE). Il credito d'imposta è pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, aumentati a 416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2, lettera f), punto xi), del regolamento (CE) n. 2204/2002, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2008, emanato ai sensi del comma 547, pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 85 del 10 aprile 2008 (di seguito, decreto occupazione), sono state stabilite le relative disposizioni di attuazione. L'incentivo introdotto dalla legge finanziaria 2008 - come chiarito nella relazione illustrativa al decreto occupazione - riprende in parte l'agevolazione di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, resasi applicabile, pur con alcune successive modificazioni e integrazioni che non ne hanno alterato le caratteristiche di fondo, fino al 31 dicembre 2006...
Vedi allegato

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: