I privilegi ex artt. 2752, comma 1, 2759, comma 1, e 2771, comma 1, c.c. trovano la loro giustificazione nel rapporto di strumentalità esistente tra i beni costituenti l'oggetto del privilegio e la produzione del reddito gravato dall'imposta costituente l'oggetto dei crediti previsti dalle norme suindicate; conseguentemente, non essendo l'IRAP un'imposta sul reddito, al relativo credito non può riconoscersi il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c. neppure alla stregua di una sua interpretazione estensiva.
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