Presentato al Senato il ddl che mira a riformare le norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. Le novità e il testo in allegato

di Lucia Izzo - È stato assegnato alla Commissione Giustizia al Senato il disegno di legge (sotto allegato) riguardante le "Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità".


La riforma dell'affidamento condiviso porta la firma di Simone Pillon, capogruppo della Lega di Salvini presso la commissione giustizia e, come evidenziato dalla relazione di accompagnamento, introdurrebbe "alcune rilevanti modifiche normative idonee ad accompagnare questa delicata materia verso una progressiva de-giurisdizionalizzazione, rimettendo al centro la famiglia e i genitori e soprattutto restituendo in ogni occasione possibile ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli".


Tutto ciò "lasciando al giudice il ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo, ovvero di verificare la non contrarietà all'interesse del minore delle decisioni assunte dai genitori".


Tra i punti fondamentali del disegno di legge, che non ha mancato di sollevare malumori, emergono l'obbligatorietà della mediazione familiare per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni, l'equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari, mantenimento in forma diretta senza automatismi e il contrasto dell'alienazione genitoriale. Eccoli nel dettaglio.

Mediazione familiare obbligatoria

Tra i suoi obiettivi, il testo annovera quello di introdurre la mediazione civile obbligatoria quale meccanismo di Alternative dispute resolution (ADR) volto a "evitare a molte famiglie la lite giudiziaria".

L'art. 1 della proposta, infatti, istituisce e regolamenta la funzione pubblica e sociale della professione del mediatore familiare, stabilendo i requisiti per l'esercizio di tale professione e i rigori titoli di studio, le specializzazione e i percorsi di formazioni necessari all'espletamento del ruolo.

Il d.d.l., inoltre, definisce e regolamenta il procedimento della mediazione familiare, avente durata non superiore a sei mesi, a cui le parti possono accedere volontariamente e interrompere in qualsiasi momento. Tuttavia, si stabilisce che l'esperimento della mediazione familiare sia condizione di procedibilità qualora nella controversia siano coinvolti direttamente o indirettamente persone minorenni.

Infatti, si legge nel provvedimento, le coppie con figli dovranno procedere alla mediazione obbligatoria affinché le parti possano trovare un accordo nell'interesse dei minori. In ogni caso il mediatore familiare rilascerà ai coniugi un'attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui si dà atto del tentativo di mediazione e del relativo esito.

Cogenitorialità e coordinatore genitoriale

Il provvedimento, nell'ambito della coordinazione genitoriale quale processo di risoluzione alternativa delle controversie fra genitori, qualifica anche la figura del coordinatore genitoriale, esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico.

Questi, operando come terzo imparziale, nell'ambito delle disposizioni di natura legale e deontologica della rispettiva professione, avrebbe il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all'esecuzione del piano genitoriale.

La sua attività è volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della cogenitorialità assistendo i genitori nell'attuazione del piano genitoriale, monitorandone l'osservanza e risolvendo tempestivamente le controversie.

Equilibrio tra le figure genitoriali e tempi paritari

Con riguardo ai provvedimenti concernenti i figli, il d.d.l. stabilisce il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, nonché a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale.

Solo in mancanza di accordo, sarà il giudice, sentite le parti, a stabilire il piano genitoriale. Il disegno di legge mira a garantire la permanenza per non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio in casi tassativamente individuati.

Inoltre, si stabilisce il diritto a che il minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e che il giudice, nell'affidare in via condivisa i figli minori, debba stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.

Mantenimento diretto dei figli

Il testo dichiara una netta preferenza per una forma diretta di mantenimento, "anche in considerazione del fatto che, trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equipollenti con ciascuno dei genitori, è molto più agevole per questi ultimi provvedere direttamente alle esigenze della prole".

Nel piano genitoriale, infatti, dovrà essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie, anche attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice potrà disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Bigenitorialità e alienazione genitoriale

Altro caposaldo a cui si ispira il d.d.l. è quello dei diritto del minore alla bigenitorialità: il genitore affidatario, infatti, dovrà favorire e garantire in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l'altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente vietato dal giudice con provvedimento motivato.

Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Al genitore cui i figli non sono affidati resta il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione con possibilità di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Nei casi di temporanea impossibilità ad affidare il minore ai propri genitori, il giudice deve porre in essere ogni misura idonea al recupero della capacità genitoriale dei figli.

La proposta mira a una revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e dei casi di conflittualità genitoriale introducendo il secondo tentativo di mediazione e il coordinatore genitoriale quali estremi tentativi di restituire ai genitori la capacità di decisione autonoma, prima della definitiva decisione del giudice.

I genitori, inoltre, secondo il ddl, hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali e dei tempi di frequentazione con la prole, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Infine si prevede la possibilità che il giudice, su istanza di parte, adotti provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo ad uno di essi.

DDL 735 Norme in materia di affido condivisO

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: