In discussione alla Camera un disegno di legge per tutelare i consumatori sulla fatturazione a conguaglio per l'erogazione dei servizi

di Lucia Izzo - Un intervento per arginare il fenomeno delle maxi-bollette o maxi-conguagli, i ben noti bollettini relativi alle utenze dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, in ragione delle quali i cittadini si vedono costretti a corrispondere sostanziosi conguagli.


Lo propone il disegno di legge (sotto allegato), attualmente in esame alla Camera, volto a introdurre "Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici".

Bollette: stop agli addebiti su consumi stimati e non effettivi

Come evidenzia la relazione di accompagnamento, in molti casi i conguagli ricevuti dagli utenti sono il frutto di anni di addebiti dovuti a conteggi di consumi meramente stimati, ma non effettivi, poiché le aziende erogatrici non tengono conto delle periodiche letture dei contatori, oppure vengono effettuati errori di valutazione o fatturazioni incongrue.


In effetti, a seguito di segnalazioni e reclami ricevuti, anche da parte delle diverse associazioni dei consumatori, l'Agcom aveva già avviato procedimenti istruttori nei confronti di diverse società per accertare eventuali violazioni del Codice del Consumo; anche sul fronte del servizio idrico l'Autorità si era pronunciata su una serie di pratiche scorrette nella fornitura.


Un quadro problematico che va a detrimento degli utenti, tanto da aver generato la proposta di legge in esame.

Acqua, luce e gas: scorretto fatturare a debito per periodi di oltre due anni

Questa, composta da un unico articolo, definisce come pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà (ex art. 2, comma 2, lettera c-bis, del Codice del Consumo) l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico.


Una serie di divieti specifici, in relazione a diffuse pratiche scorrette poste in essere dagli operatori, sono stati introdotti nel nostro ordinamento e collocati nel Codice del Consumo a seguito del recepimento della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005.


Ciò denoterebbe chiaramente l'intenzione del legislatore di introdurre una serie di indicazioni di carattere generale da applicare con riferimento all'intero atto di consumo nel suo aspetto dinamico.


In particolare, si legge nella relazione introduttiva, è evidente come l'emissione di maxi-bollette per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisca, nei fatti, una pratica commerciale contraria ai princìpi richiamati nella fase di esecuzione del contratto, poiché presuppone un ritardo che non può essere attribuito al consumatore, ma solo all'operatore che deve tutelate l'utente sia da comportamenti scorretti che negligenti.

Bollette: niente intimazione di pagamento immediato e minaccia di distacco

Per il d.d.l. costituirebbe pratica commerciale aggressiva, l'inserimento nella fattura dell'intimazione di pagamento immediato della somma a conguaglio, poichè la minaccia di distacco può esercitare un indebito condizionamento sulla volontà dell'utente, alterandone la libera capacità di valutazione.


Laddove siano emessa fatture a debito per periodi di oltre due anni, a favore dell'utente la proposta riconosce il diritto alla sospensione del pagamento (fino alla verifica della conformità al Codice del Consumo del comportamento degli operatori) in pendenza di accertamenti da parte della competente autorità di regolazione.


Se i comportamenti illegittimi vengono effettivamente accertati, decade ogni obbligo di pagamento delle fatture conseguentemente emesse. Inoltre, gli utenti non saranno obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.


Inoltre, il d.d.l reca disposizioni concernenti i rimborsi di pagamenti non dovuti, consente il pagamento rateale del conguaglio e attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di definire misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

D.D.L.Maxi-Bollette acqua, luce e gas

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