Le detrazioni sono ammesse anche se i lavori vengono pagati tramite istituti di pagamento. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di Gabriella Lax - Maglie larghe per i bonus sulla casa. Le detrazioni del 50% sugli interventi di recupero e quelle del 65% sul risparmio energetico saranno ammesse anche se i lavori vengono pagati dal contribuente tramite "istituti di pagamento". Il "bonifico parlante" richiesto dalla normativa, infatti, non deve necessariamente essere disposto tramite banca o Poste italiane: anche le imprese, diverse da banche e istituti di moneta elettronica, inserite nell'albo tenuto da Bankitalia (come stabilisce l'articolo 114-septies del Testo unico bancario) e autorizzate a prestare servizi di pagamento, rientrano nel perimetro delle agevolazioni, sempre che siano rispettati gli obblighi di legge ossia effettuazione della ritenuta a carico delle imprese beneficiarie dei bonifici, certificazione delle somme tipica dei sostituti d'imposta e trasmissione telematica dei dati al fisco. In sostanza, gli istituti di pagamento, A stabilirlo è l'Agenzia delle entrate nella recentissima risoluzione n. 9/E/2017 (qui sotto allegata). Non c'è distinzione tra i "servizi di pagamento" prestati dagli "istituti di pagamento" e quelli prestati dalle banche o da Poste Italiane, in quanto dal 1° febbraio 2014 tutti devono utilizzare gli strumenti di pagamento europei, come ad esempio il cosiddetto bonifico Sepa (Single Euro Payments Area). Secondo l' Agenzia i pagamenti sono rilevanti ai fini delle due detrazioni fiscali

sia se avvengono tramite bonifici "emessi" dagli istituti di pagamento (addebito), sia se l'operatore di arrivo del bonifico è un "istituto di pagamento" (accredito). Nel primo caso occorre che l'istituto dove viene disposto il bonifico trasmetta all'agenzia
in via telematica "i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti" (articolo 3, Dm 18 febbraio 1998, n. 41). Nel secondo, la detrazione da parte dell'ordinante il bonifico è subordinata all'assolvimento da parte dell'operatore degli adempimenti relativi al versamento della ritenuta d'acconto dell'8% (articolo 25, Dl 31 maggio 2010, n. 78), alla certificazione della stessa, tramite modello CU, e all'invio del 770, come sostituto d'imposta (provvedimento 30 giugno 2010).

Riguardo i bonifici in uscita e quelli accreditati su di un conto acceso presso un "istituto di pagamento", la detrazione compete solo se l'istituto aderisce alla Rete nazionale interbancaria e usa la procedura Trif, poichè risulta funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi informativi tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione al fisco dei dati relativi ai bonifici disposti (ex articolo 3, Dm 41/1998).

Risoluzione Agenzia Entrate 9E/2017

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