L'Inps emana la circolare con le istruzioni contabili relative all'ASDI. L'importo "assistenziale" sarà esente da Irpef

di Lucia Izzo - Finalmente al via le operazioni per l'erogazione dell'ASDI (Assegno di disoccupazione), misura assistenziale istituita a decorrere dall'1 maggio 2015, e in via sperimentale per il solo 2015, dal d.lgs. 22/2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". 


Con la circolare 47/2016 (qui sotto allegata) l'INPS ha chiarito che la misura ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno.


Requisiti


Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti ai nuclei con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento.

Il richiedente dovrà  essere ancora in stato di disoccupazione e in condizioni economiche di bisogno (possesso di un'attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari od inferiore ad euro 5.000) e dovrà anche aver sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico, redatto dai competenti servizi per l'impiego.

Si tratta di una condizione necessaria, poichè in mancanza l'Inps non procederà all'erogazione dell'ASDI, mancando uno dei requisiti previsti dalla norma. 


Si precisa, inoltre, che presupposto per la concessione dell'ASDI è che il richiedente non sia decaduto dalla NASpI, prima del termine naturale di durata della stessa. 

Non possono usufruire dell'ASDI, invece, coloro che hanno richiesto e ottenuto l'anticipazione della NASpI


Presentazione della domanda


Gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.


A causa dei ritardi operativi, esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l'1.5.2015 e la data di pubblicazione sul sito internet dell'Istituto della presente circolare, per i quali quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.


Erogazione dell'assegno


L'assegno è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

Tuttavia, la possibilità di poter fruire dell'ASDI è condizionata dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull'arco temporale annuale e quinquennale.


Nel dettaglio, il fruitore dell'ASDI non può percepire la prestazione se ne ha già usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Entrambi i periodi si calcolano a ritroso a partire dalla conclusione del periodo di completa percezione della indennità NASpI.


Presentazione della domanda


Le modalità di presentazione della domanda, per cui è prevista una gestione esclusivamente in via telematica, sono:


a) via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);

b) tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita);

c) tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).


Compatibilità con trattamenti assistenziali e pensionistici


La percezione dell'ASDI sarà compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Inoltre, la percezione dell'ASDI sarà compatibile con diversi trattamenti assistenziali o pensionistici, ad esempio assegno o indennità a cieco civile/sordomuti/invalido, pensione ai superstiti/di guerra/facoltativa.


Il beneficio sarà invece incompatibile con assegno sociale, pensione di vecchiaia/di anzianità/anticipata e pensione di inabilità.

Trattandosi di prestazione avente natura assistenziale, l'ASDI è pertanto esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Inps, Circolare n. 47 del 3/3/2016

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