Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 5509/2012, chiarisce che l'effettuazione, da parte del datore di lavoro, della Comunicazione obbligatoria entro le ore 24 del giorno antecedente al primo accesso ispettivo è in grado di evitare il provvedimento sanzionatorio poiché prova la volontà datoriale di non occultare il rapporto di lavoro. La maxi sanzione prevista dall'articolo 4 della Legge n. 183 del 2010 (Collegato Lavoro) da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, non trova, dunque, applicazione oltre che nei casi in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto anche se trattasi di differente qualificazione, anche nel caso di regolarizzazione spontanea effettuata prima dell'accesso ispettivo. Il Dicastero, ricordando che la comunicazione di assunzione deve effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando la coincidenza dello stesso con un giorno festivo o non lavorativo, ha precisato che lo stesso termine debba essere osservato anche nell'ipotesi di regolarizzazione spontanea effettuata prima dell'accesso ispettivo, al fine di non incorrere nell'irrogazione della maxisanzione. Qualora non fosse possibile tale comunicazione entro il termine precisato, sarà onere del datore di lavoro dimostrare, in modo circostanziato e con elementi obiettivi, la causa di forza maggiore
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