La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40499 del 16 novembre 2010, ha affermato per gli infortuni sul lavoro la responsabilità del committente che non impartisce le adeguate informazioni sulle misure di sicurezza agli operai al suo servizio, in caso di manodopera. Nel caso in esame la Corte d'Appello, riformando la sentenza
di primo grado, aveva affermato la violazione del divieto di fornitura illecita di manodopera tra una ditta individuale ed una s.a.s., sottolineando che l'attività dei lavoratori formalmente alle dipendenze della ditta individuale, in realtà, era svolta secondo le esigenze di tempo e di luogo e sotto le direttive ed il controllo della s.a.s. I Giudici di merito avevano quindi ritenuto responsabile il legale rappresentante della s.a.s. per colpa generica e specifica di un infortunio sul lavoro. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso del legale rappresentante della s.a.s., ha ritenuto incensurabile la ricostruzione effettuata dalla Corte d'Appello che, tenuto conto degli elementi acquisiti, ha affermato che il reale datore di lavoro di tutti gli operai della ditta individuale era la s.a.s. I Giudici di legittimità precisano che "la fattispecie di cui all'articolo 1 della legge n. 1369/1960 (esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall'appaltatore ma di fatto operante alle dipendenze del committente) resta punibile tuttora ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo
10 settembre 2003 n. 276 (c.d. Legge Biagi) in quanto qualificabile come somministrazione di manodopera esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti". Aggiungono che "anche nell'ipotesi che la fornitura della manodopera fosse considerata lecita, la responsabilità concorrente di … era ugualmente configurabile nella qualità di committente per la violazione delle norme antinfortunistiche, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi di prevenzione esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera". Tale situazione non era configurabile nel caso in esame, visto che le attività dei lavoratori ed il relativo rischio non potevano rientrare nelle attività proprie della ditta individuale, che non era neanche attrezzata per effettuare tali operazioni.

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