La Corte di Cassazione (Sentenza 10151/2010) ha stabilito che uno studio professionale che ricorre in modo continuativo al lavoro di teri per ottenre servizi che vanno dalla telefonia al segretariato, deve pagare l'IRAP. Se infatti il ricorso a terzi avviene in forma rilevante e continuativa (non occasionale), sussiste il presupposto "dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell'attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura".

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