Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza 23 marzo 2010, n. 6956
La Cassazione, con sentenza 23 marzo 2010, n. 6956 ha affermato che è legittimo il licenziamento del dipendente che utilizza indebitamente e consapevolmente la carta di credito aziendale per scopi personali e non per le spese di viaggio e trasferte, inadempiendo così ad un obbligo che presuppone la massima correttezza. E' esclusa altresì la possibilità di compensare questi prelievi con somme a credito del lavoratore, poichè il rapporto di lavoro in essere non consente alcun tipo di compensazione.
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