La Terza Sezione della Cassazione Civile con la sentenza n°1688 pubblicata il 27.01.2010 afferma a chiare note il principio che ai fini risarcitori non ha rilievo la circostanza che l'esborso per le riparazioni al veicolo non sia stato ancora effettuato. "Più in particolare - sono le parole dell'Estensore Dott. Angelo Spirito - è stato affermato che, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta". Gli Ermellini chiariscono, però, che tale principio è valido "a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata". La pronuncia, asciutta e priva di voli pindarici, termina con un cenno al cosiddetto fermo tecnico: la Corte regolatrice opina che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo. Sarà opportuno tornare in tema perché la questione merita un approfondimento.
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