La norma censurata, che disciplina le modalità di calcolo dell'imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia, «produce l'effetto di "distruggere" fiscalmente un istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si è tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale, rispondendo all'esigenza di esprimere, post mortem, vincoli di gratitudine o di solidarietà verso persone estranee allo stretto ambito familiare ritenute, a vario titolo, meritorie, come caregivers o persone impegnate in attività di solidarietà sociale o semplicemente bisognose. La norma censurata, in questi termini, sconfina quindi nella manifesta arbitrarietà e deve essere ricondotta all'interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva». È quanto si legge nella sentenza numero 89/2026, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 del decreto legislativo numero 346 del 1990, relativo all'imposta di successione - nel testo applicabile prima della modifica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo numero 139 del 2024 - nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. La sentenza ha dichiarato altresì l'illegittimità in via consequenziale di altre disposizioni che replicavano il medesimo vizio: l'articolo 46 del d.P.R. 131 del 1986, l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo numero 139 del 2024; gli articoli 50 e 102, comma 4, del decreto legislativo numero 123 del 2025. La pronuncia ha ricostruito l'evoluzione della propria giurisprudenza in tema di capacità contributiva, evidenziando che è stata anche recentemente valorizzata, «in forza del suo ricollegarsi ai doveri inderogabili di solidarietà, la funzione sociale che può rivestire l'imposizione fiscale». Tuttavia, ha precisato che tale legame fra i vincoli di solidarietà e l'imposizione fiscale «non ha mai condotto alla svalutazione del principio di capacità contributiva nel senso di renderlo indifferente alla manifestazione di una forza economica». Da questo punto di vista, la norma censurata, secondo la sentenza, «produce, nelle descritte condizioni di tassi di interesse inferiori all'unità, una situazione fiscale che si profila "come estrema" (sentenza n. 180 del 2025), non solo in quanto determina un effetto che appare, considerata l'attuale aspettativa di vita, addirittura deteriore di quello "confiscatorio" lamentato dal rimettente – nel senso che l'imposizione fiscale può superare largamente il valore del legato – ma anche del tutto privo di una benché minima giustificazione razionale». La sentenza ha evidenziato che la «distorsione è derivata dal fatto che i decreti ministeriali di volta in volta emanati in ragione della variazione del tasso legale degli interessi hanno stabilito i coefficienti di calcolo in modo identico sia per la rendita vitalizia che per l'usufrutto vitalizio. Tuttavia, mentre la regola stabilita per la determinazione della base imponibile dell'imposta relativa all'usufrutto impone una moltiplicazione, al fine di stabilire il valore dell'annualità, del valore della nuda proprietà per il tasso di interesse, un'analoga previsione difetta per la rendita vitalizia. Per l'usufrutto vitalizio, pertanto, la moltiplicazione per il tasso di interesse, quando questo è inferiore all'unità, determina una notevole diminuzione dell'importo cui applicare il coefficiente». Invece, in costanza di tassi di interesse inferiori all'unità, si è prodotta una tassazione della rendita del tutto sproporzionata. Emblematica da questo punto di vista è la descritta vicenda del giudizio principale: la legataria di una rendita di 18.000 euro annui, una signora di settantasette anni, avrebbe dovuto corrispondere subito, a titolo di imposta di successione, la cifra di 216.000 euro, pari a ben dodici annualità della rendita; con il risultato paradossale che avrebbe potuto godere della rendita, una volta assolta l'imposta, solo a partire da una età superiore all'attuale aspettativa media di vita.
Incostituzionale la disciplina dell'imposta sulle successioni quanto alla base imponibile della rendita vitalizia
Articoli correlati
-
05-01-2019
Usufrutto: i nuovi coefficienti
Il decreto MEF del 19 dicembre 2018 adegua le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto, rendite o pensioni alla nuova misura del tasso d'interesse legale -
04-10-2018
Vitalizi parlamentari: anche il Senato verso l'addio
Il Senato ha adottato il testo della Camera per il taglio dei vitalizi ai parlamentari. La misura riguarderà 886 beneficiari -
13-06-2018
Parlamentari: tagli dei vitalizi sempre più vicini
Dopo l'annuncio del vice premier Di Maio sta per concretizzarsi uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, togliere i privilegi agli ex parlamentari -
10-02-2020
Vitalizi: diritti acquisiti o taglio legittimo?
In attesa delle decisioni sui ricorsi sul taglio dei vitalizi, ecco le ragioni a sostegno e contrarie al ricalcolo e chi si pronuncerà su di esse -
19-03-2020
Imposta successioni e donazioni: affini non discriminati
Consulta: l'art. 13 co. 2 della legge n. 383/2001, che esonera i parenti ma non gli affini dall'imposta su successioni e donazioni non è incostituzionale
In evidenza oggi
- Il caso di Grinzane Cavour: riflessioni sulla legittima difesa
- Gatti randagi e responsabilità penale: la Cassazione tutela le “gattare”
- Querela di falso: differenze tra via principale e incidentale
- Danno da vacanza rovinata: diritti e risarcimenti
- Deposito telematico: vale la ricevuta PEC, non il ritardo della cancelleria
