A tutti può capitare di ritrovarsi con fatture di operatori telefonici non saldate, anzi, a volte è proprio il recupero crediti a informare l'utente di bollette insolute. Siamo sicuri, però, che tali richieste siano legittime?
Perché contestare un bolletta?
I motivi per contestare e non pagare le bollette di un operatore telefonico possono essere molteplici. In particolare, i casi più frequenti sono:
- la doppia fatturazione dopo il cambio gestore o la disdetta;
- fatture riferite a periodi di disservizio, come interruzione e/o malfunzionamento dei servizi;
- addebiti in fattura di penali per cambio operatore (come "costi di disattivazione" o "costi per recesso anticipato");
- addebito di servizi a pagamento mai richiesti, proposti come gratuiti o servizi non erogati secondo gli standard di qualità contrattuali;
- richieste di maxi-rate per il saldo di dispositivi acquistati a rate o pattuiti in comodato d'uso (modem);
- bollette in prescrizione.
Quando avviene la sospensione del servizio?
Il problema della sospensione del servizio linea internet e fissa si pone solo se le bollette non pagate sono molteplici. In questo caso, l'operatore ha la facoltà di sospendere il servizio, ma solo con il dovuto preavviso. Una volta saldato l'insoluto, il servizio deve essere ripristinato entro 3 giorni.
La sospensione dei servizi è sempre legittima?
È opportuno precisare, però, che la sospensione del servizio per essere legittima è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:
- L'invio all'utente dell'avviso, per iscritto, della sospensione dei servizi con un congruo preavviso, con l'indicazione in merito ai termini entro cui saldare le fatture non pagate per evitare la sospensione;
- Non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell'utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia ai sensi degli articoli 3 e 14 del regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;
- Il ritardato o mancato pagamento non può intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi;
- Si può considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura.
Anche qualora sussistano tutti i predetti requisiti, l'operatore telefonico può sospendere SOLO la linea interessata dall'insoluto.
Mancata riattivazione dei servizi, come posso agire?
Primo passo: il reclamo all'operatore
Se il primo tentativo informale non ottiene il risultato desiderato, il passo successivo da compiere è inviare un reclamo scritto all'operatore, chiedendo:
· che si adoperi affinché ti venga subito ripristinata la linea telefonica e ti siano riconosciuti gli indennizzi automatici;
· se il disservizio ti ha procurato un danno economico, che venga riconosciuto un adeguato risarcimento (in sede giudiziale).
Il reclamo deve essere sempre inviato in forma scritta, preferibilmente tramite lettera raccomandata A/R o PEC, in modo da avere la prova della sua ricezione da parte dell'operatore. I termini di risposta al reclamo sono indicati nelle carte dei servizi degli operatori e non possono comunque essere superiori a 45 giorni.
Secondo passo: la procedura di conciliazione e il Provvedimento Temporaneo
In caso di mancata risposta al tuo reclamo, oppure di risposta insoddisfacente, è necessario compiere ulteriori azioni.
Le controversie in materia di comunicazioni elettroniche fra utenti e operatori titolari di licenze (telefonia, pay tv) non possono essere trattate direttamente nei Tribunali; la normativa italiana, infatti, prevede che prima di poter andare in causa l'utente debba obbligatoriamente esperire un tentativo di conciliazione secondo il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di AGCOM.
Contemporaneamente all'avvio del procedimento di conciliazione, è opportuno chiedere al Co.Re.Com. competente, tramite la piattaforma ConciliaWeb, l'adozione di un Provvedimento Temporaneo d'urgenza che ordini l'immediata cessazione dell'abuso e il ripristino del servizio.
Avv. Antonella Bua
Tel 3482230370
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