Ufficiali giudiziari sì alla rilevazione delle presenze con modalità informatizzate, no all'applicabilità dell'orario di lavoro predeterminato. Questi i principali chiarimenti forniti dal ministero della giustizia con il provvedimento del 30 luglio 2024, in risposta ai quesiti posti dalla Corte d'Appello di Bologna e dal Tribunale di Modena.
Orario di lavoro articolato e flessibile
In primis, rileva via Arenula, che la possibilità di avvalersi dell'orario di lavoro articolato e flessibile per gli ufficiali giudiziari è preclusa dall'art. 7 ("Tempo di lavoro") del C.C.N.L. 24 aprile 2002 ("Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari"), il quale statuisce: "Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro affidati".
Buoni pasto
Sulla materia, l'ARAN, in risposta ad apposito quesito formulato dallo stesso ministero circa la possibilità di corrispondere il buono pasto agli ufficiali giudiziari che, per ragioni organizzative interne all'Ufficio, svolgono di fatto la loro attività con orario di lavoro di trentasei ore settimanali, ha così argomentato: "…è escluso che gli ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un particolare orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un'ampia autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati."
A seguito di tale parere, l'amministrazione è intervenuta con apposita circolare prot. 1810/ELIS/3290 del 5 ottobre 2005 diretta ai Presidenti delle Corti di Appello con l'intento di fornire indicazioni conferenti per la regolamentazione della materia per il personale in servizio presso gli Uffici NEP (funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari).
A riguardo, rileva ancora il ministero, "l'orientamento è rimasto costante anche successivamente, con la nota prot. n. 6/14/03-1/CA dell'11 gennaio 2006 diretta per l'appunto alla Presidenza di codesto Tribunale, alla quale ci si riporta integralmente, nonché con le note prot. 6/477/03-1/SG del 28 marzo 2007 diretta al Presidente della Corte di Appello di Catania e prot. n. 6/408/03-1/2010/CA del 15 marzo 2010 diretta al Presidente della Corte di Appello di Trieste".
Prestazione lavorativa in 36 ore settimanali
Con riferimento al caso di un ufficiale giudiziario adibito esclusivamente ai servizi interni di un Ufficio NEP, nella nota prot. n. 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008, viene ribadito il principio generale "della non applicabilità agli ufficiali giudiziari dell'art. 19 del CCNL - comparto Ministeri - del 16 maggio 1995 che prevede per il personale amministrativo l'espletamento della prestazione lavorativa in 36 ore settimanali".
L'unica eccezione prevista "è riferita alla presenza di casi particolari, riguardanti ufficiali giudiziari adibiti continuamente ed esclusivamente ai soli servizi interni di un Ufficio NEP in quanto esonerati, per specifiche ragioni, dalle restanti attività d'istituto con provvedimento del Capo dell'Ufficio; in tale ipotesi, tuttavia, il monte ore lavorativo convenzionale delle 36 ore settimanali può essere legittimamente considerato come il minimo della prestazione lavorativa esigibile dalla parte datoriale, da correlarsi tuttavia con le esigenze funzionali dell'Ufficio NEP e pertanto suscettibile di estensione nei casi necessitati da queste ultime.
Tali motivazioni sopra esposte escludono a priori l'effettuazione del lavoro straordinario e la spettanza dei buoni pasto al personale di cui trattasi".Tale linea indicativa rimane confermata anche in note più recenti, come emerge per l'appunto nella nota prot. VI-DOG/248/03-1/2014/CA del 18 marzo 2014, nella quale si rileva che "la prestazione lavorativa di tale personale non è suscettibile di quantificazione oraria rigida in termini di osservanza dell'orario di lavoro contrattualmente previsto per il restante personale amministrativo (cfr. art. 19 CCNL 1994-1997, art. 4 CCNL 1998-2001 e art. 21 CCI 5 aprile 2000) e ciò per la variegata natura dei compiti amministrativi che un ufficiale giudiziario seppur adibito ai servizi interni, deve assolvere e che possono portarlo ad uscire temporaneamente dalla sede di servizio per una serie di attività ausiliarie, quali la spedizione degli atti di notifica e corrispondenza con l'utenza presso l'Ufficio postale, il reperimento di materiale in supporto cartaceo (buste, cartoline od altro) o informatico, l'affissione nell'albo dell'Ufficio giudiziario degli avvisi di pubblicità di atti esecutivi di cui all'art. 490 c.p.c., nonché degli avvisi previsti dagli artt. 570, 576 e 584, comma 3, c.p.c., quando l'Ufficio NEP è ubicato in una sede logistica diversa da quella dell'Ufficio giudiziario."
Stante quanto sopra esposto, con riferimento al quesito se gli ufficiali giudiziari e i funzionari UNEP "sono tenuti o meno a indicare/comunicare se l'attività viene articolata su cinque o su sei giorni", il ministero "non può che ribadire l'orientamento già espresso in passato e, peraltro, in linea con la giurisprudenza di merito (tribunale di Padova n° 174 dell'01.04.2004) che, richiamando le peculiarità professionali e retributive di tale personale, ha ritenuto non estensibile agli ufficiali giudiziari gli istituti connessi all'orario di lavoro, tra i quali appunto l'orario articolato su cinque giorni alla settimana previsto dalla contrattazione collettiva (art. 19 C.C.N.L. del 16 maggio 1995)".
Rilevazione presenze giornaliere
Per quanto concerne, infine, la rilevazione delle presenze giornaliere in servizio del personale UNEP, "l'adozione del sistema elettronico, mediante marcatura del badge una sola volta nell'arco della giornata lavorativa, non contrasta con l'osservanza dell'art. 7 del CCNL 24 aprile 2002, che disciplina il tempo di lavoro dei predetti dipendenti".
La predetta rilevazione automatizzata delle presenze, infatti spiega via Arenula, "può applicarsi indifferentemente per il personale adibito ai servizi interni o a quelli esterni o ad entrambi i servizi e ciò nella considerazione che i dipendenti UNEP sono destinatari di emolumenti stipendiali (quali, quota imponibile delle indennità di trasferta, quota-percentuale di redditi recuperati dall'erario nonché compensi su attività d'istituto, entrambi previsti ex art. 122 D.P.R. 1229/59 e FRD), la cui misura, per alcuni di essi, è rapportata ai giorni utili di servizio ex lege".
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