Per la Cassazione, non decade dalle agevolazioni prima casa il coniuge che effettua l'acquisto a titolo personale


Ha diritto alle agevolazioni prima casa il coniuge che acquista a titolo personale. E' quanto si ricava dall'ordinanza della sezione tributaria della Cassazione n. 30594/2023.

Nella vicenda, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rigettava l'appello proposto dalla contribuente, ritenendo legittimo l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni conseguente alla revoca delle agevolazioni prima casa relativamente all'acquisto di un appartamento. L'avviso in questione era stato emanato dall'ufficio il quale aveva ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente, non trattavasi di bene personale ma di un bene acquistato in regime di comunione legale con il coniuge il quale non aveva i requisiti per poter fruire dell'agevolazione della prima casa, non avendo trasferito la propria residenza.

La donna adiva il Palazzaccio evidenziando, tra l'altro, che per avere diritto al beneficio era sufficiente il trasferimento di residenza in loco di un solo coniuge.

Per la Cassazione ha ragione.

Posto che nella specie si verte in ipotesi di residenza familiare "va, invero, rilevato - osservano i giudici della S.C. - che il principio di diritto enunciato da Corte, e più volte ribadito, è nel senso che, in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, così che, nel caso di acquisto in comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c.; a maggior ragione il requisito in discorso non deve essere realizzato dal coniuge del contribuente che abbia operato un acquisto a titolo personale (v., ex plurimis, e da ultimo, Cass., 2 febbraio 2023, n. 3123; Cass., 19 luglio 2022, n. 22557)".

Ne consegue che, "se, come sostiene la Commissione Tributaria Regionale, si trattava di acquisto a titolo personale, l'adempimento del terzo (il coniuge) non era affatto necessario mentre se, diversamente, si trattava di acquisto in comunione, il trasferimento di residenza di uno dei coniugi componente il nucleo familiare era sufficiente per escludere la decadenza in quanto il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia".

Per cui, sentenza cassata e ricorso accolto.


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