La fruizione del congedo di maternità/paternità non pregiudica l'importo della pensione: i chiarimenti dell'INPS

Congedo di maternità e pensione

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La fruizione del congedo di maternità/paternità (astensione obbligatoria e facoltativa) non pregiudica la pensione: il lavoratore/lavoratrice, dunque, ha diritto all'accredito dei relativi contributi figurativi. E' quanto chiarisce l'Inps, con messaggio n. 1215/2023, recependo le indicazioni del ministero del Lavoro in merito.

La disciplina in materia di accredito dei contributi

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Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, "l'accredito della contribuzione - chiarisce innanzitutto l'istituto - avviene in misura proporzionale (cosiddetta contrazione) allorquando, la retribuzione di riferimento risulti inferiore al minimale previsto dal comma 1 del medesimo articolo. Ai sensi del successivo comma 5, inoltre, la contrazione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato".

I chiarimenti del Ministero del Lavoro

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A questo punto, interpellato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, questo "ha escluso in radice l'applicazione di detta contrazione al congedo di maternità e di paternità, sia in costanza che al di fuori del rapporto di lavoro, e, in coerenza con il valore riconosciuto a livello costituzionale alla maternità e con il sistema rafforzato di tutela approntato dal legislatore per garantire alla maternità e alla paternità idonea protezione, non possono trovare applicazione altre disposizioni che limitino o riducano l'accredito figurativo quali, appunto, il citato articolo 7 del decreto-legge n. 463/1983".

Contributivi figurativi maternità/paternità: le istruzioni INPS

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Per cui, in considerazione dei profili di rilievo costituzionale e sistematici evidenziati, "non rientrano nell'ambito di applicazione della contrazione, sia ai fini del diritto che della misura a pensione, oltre al congedo di maternità e di paternità espressamente richiamati, tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all'interno che al di fuori del rapporto di lavoro (quindi, ad esempio, anche il congedo parentale all'interno del rapporto di lavoro), indipendentemente dalla collocazione temporale dell'evento tutelato (quindi anche quelli precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) e dalla modalità di valorizzazione della contribuzione figurativa".

Continuano invece ad essere sottoposti al controllo del minimale retributivo, in quanto non espressamente individuati nel parere ministeriale:

  • Congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, ex art. 49, comma 1, D.Lgs n. 151/2001
  • Permessi mensili per figli con handicap grave, ex art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992)
  • Permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992
  • Permessi mensili per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave, ex art. art. 33, comma 3, legge n. 104/1992

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