Archiviato il procedimento per diffamazione intrapreso nei confronti di un noto consulente tecnico. Non integra il reato di cui all'art. 595 c.p esprimere opinioni e valutazioni di natura tecnica nella perizia prodotta in giudizio

Archiviato il procedimento per diffamazione

Archiviato dal Tribunale di Bergamo con ordinanza del 5 gennaio 2023 (sotto allegata) il procedimento penale avviato nei confronti di un noto consulente tecnico, esperto in etilometri, accusato di diffamazione da una società che commercia tali apparecchi di rilevazione.

Per il Giudice non si configura alcuna condotta diffamatoria a carico del consulente. Le informazioni e i dati raccolti dallo stesso sono stati rivelati esclusivamente nel corso di un procedimento e nella veste di consulente tecnico.

Non ledono infatti la reputazione le opinioni puramente tecniche che il consulente rende all'interno della perizia.

Trattasi di pareri squisitamente tecnici e professionali relativi a un incarico di consulenza e poi valutati dall'autorità giudiziaria.

L'archiviazione chiude una vicenda nata nell'ambito di un procedimento in cui il consulente ha prodotto una relazione come perito di parte in favore di uno studio legale che assisteva un automobilista.

Nella relazione il perito esprimeva il suo parere tecnico sull'etilometro utilizzato per il rilevamento del tasso alcolemico dell'automobilista in questione e commercializzato da una certa società.

Grazie alla perizia del consulente l'automobilista veniva assolto dal reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver cagionato un sinistro dal Tribunale di Bologna con la sentenza 1088/2020 (sotto allegata) perché risultavano inutilizzabili le prove del tasso alcolemico effettuate con l'impiego di un certo tipo di etilometro.

All'indomani della decisione, sul sito di una rivista specializzata veniva pubblicato un articolo in cui veniva commentata detta sentenza di assoluzione del Tribunale di Bologna.

Pubblicazione che ha portato la società che commercia etilometri a sporgere denuncia querela per diffamazione sia nei confronti del consulente che del Direttore della rivista.

Il procedimento penale si è concluso con l'archiviazione stante la natura puramente tecnica di quanto esposto dal consulente nella relazione avente ad oggetto l'etilometro impiegato per la rilevazione del tasso alcolemico dell'automobilista.

Scarica pdf Ordinanza di Archiviazione 05.01.2023
Scarica pdf Tribunale di Bologna 1088/2020

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