Dopo la sostituzione del software all'etilometro l'apparecchio deve essere sottoposto a successiva e regolare omologazione, in caso contrario il tasso alcolemico rilevato non può considerarsi attendibile

Dopo il cambio software l'etilometro va sottoposto a omologazione

Assolto l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato da sinistro stradale se il tasso alcolemico è stato misurato con un etilometro che, dopo la sostituzione del software, non è stato sopposto a regolare omologazione.

I dati rilevati non risultano attendibili e le dichiarazioni degli agenti accertatori non sono sufficienti a supportare una pronuncia di responsabilità.

Queste le conclusioni del Tribunale di Verona nella sentenza n. 3047/2022 (sotto allegata) a conclusione della vicenda che si va a illustrare.

Il conducente di un veicolo viene accusato del reato di guida in stato di ebbrezza art. 186 co. 1 lette. c) e bis del Codice della Strada, aggravato dall'aver provocato un sinistro stradale.

L'uomo, sottoposto ai test del caso, risulta avere un tasso alcolemico di g/l di 2,3 sia nella prima che nella seconda prova.

Nel corso del procedimento penale il consulente deposita la relazione sull'etilometro impiegato dagli agenti. Il Tribunale assolve l'imputato perché il fatto non sussiste.

Dall'istruttoria dibattimentale non sono emerse prove dalle quali l'autorità giudicante ha potuto pronunciarsi sulla responsabilità penale del conducente.

Di estremo rilievo ai fini della assoluzione sono i dati emersi dalla perizia della difesa. Il consulente, dopo avere esaminato il libretto dell'etilometro, ha rilevato infatti la sostituzione completa del software nel 2007, operazione a cui non è seguita però la necessaria e successiva omologazione.

I dati dell'etilometro non possono quindi considerarsi attendibili e accurati al punto da poter sostenere una pronuncia di responsabilità dell'imputato.

Lo stato di ebbrezza non può essere validamente dimostrato solo dalle affermazioni degli agenti. Costoro si sono limitati a riferire di aver riscontrato nell'imputato alito vinoso, parlantina e perdita di equilibrio. Accertamenti assai deboli, tanto più se si considera che l'imputato aveva appena avuto un incidente.

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio della sentenza

Scarica pdf Trib. Verona n. 3047/2022

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