L'etilometro è uno strumento soggetto a numerose regole formali, controlli e verifiche che se non eseguite fanno assolvere l'imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza

Assolto grazie a difetti e criticità dell'etilometro

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Il Tribunale di Bolzano, sezione penale, con la sentenza n. 381/2022 (sotto allegata) assolve l'imputato difeso dall'avv. Marco Furlan, per il reato di guida in stato di ebrezza aggravato dall'aver cagionato un sinistro stradale a causa delle numerose criticità rilevate sull'etilometro grazie alla analitica relazione del consulente di parte.

La vicenda processuale

In una notte di dicembre del 2019, poco dopo le 23.00 ai carabinieri viene segnalato un sinistro stradale senza feriti. Arrivati sul posto gli operanti sottopongono l'imputato all'etilometro, avvertendolo della facoltà di farsi assistere da un difensore. Il test, alle ore 23:41 rileva un tasso alcolemico pari a 2,30 g/l, valore che scende a 2,13 dopo la seconda prova. Dette prove, in grado di fondare la tesi della dell'accusa, vengono però smentite dalle numerose criticità dell'etilometro.

Gli obblighi normativi relativi all'etilometro

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La legge dispone infatti che gli etilometri:

  • devono rispondere ai requisiti del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello della Sanità;
  • sono soggetti a preventiva omologazione da parte della direzione generale della motorizzazione civile;
  • prima dell'utilizzo devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il centro apposito da cui consegue una visita preventiva in base alle procedure stabilite dal Ministero dei trasporti che si risolve nella taratura obbligatoria annuale il cui esito va annotato sul libretto dell'etilometro;
  • ogni etilometro deve riportare su una targhetta inamovibile gli estremi dell'omologazione ottenuta, il numero di identificazione dell'apparecchio e l'indicazione del nome del costruttore.

Consulenza analitica sull'etilometro fa assolvere l'imputato

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Il consulente della difesa però, con una relazione tecnica molto approfondita, corredata da documentazione e poi illustrata in aula, evidenzia numerose criticità relative dell'etilometro impiegato a seguito del sinistro de quo per la rilevazione del tasso alcolemico.

Questi in estrema sintesi i difetti rilevati:

  • assenza dell'omologazione del prototipo;
  • certificato di omologazione richiesto e rilasciato ad un soggetto diverso da quello legittimato per legge ossia il costruttore dell'apparecchio;
  • voltura dell'etilometro illegittima;
  • omologazione irregolare rilevabile dalla discordanza della sigla presente sul certificato di omologazione e quella del libretto metrologico;
  • targhetta dell'etilometro manomessa;
  • mancata esecuzione delle verifiche periodiche dell'apparecchio;
  • omessa indicazione nel libretto metrologico dell'indicazione di riparazioni dell'etilometro nonostante la sua vetustà;
  • esecuzione parziale delle 565 verifiche a cui di regola dovrebbe essere sottoposto l'etilometro;
  • non esecuzione delle verifiche di corretto funzionamento prima e dopo i test e etilometrici eseguiti sull' imputato;
  • mancata esecuzione del risciacquo della bocca dell'imputato prima di eseguire il test, nonostante l'allegato preveda che non debba essere eseguito in presenza di eventuale inquinamento boccale.

La difesa infine ha rilevato che il test è stato eseguito in presenza di una temperatura pari a 3° sotto lo zero quando il range di attendibilità dei risultati è compresa tra 0 e 45° C.

Nessuna prova contraria è stata offerta dal PM, in netta contrapposizione a quanto previsto dalla Cassazione nella sentenza n. 3201/2019, ai sensi della quale: "in tema di guida in stato di ebrezza, è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova della omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge nel caso di contestazione da parte dell'imputato del buon funzionamento dell'apparecchio."

Analizzate le difese del legale e la perizia del consulente di parte il Tribunale conclude quindi per l'assoluzione dell'imputato del reato ascritto, ossia guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver provocato un sinistro stradale, perché il fatto non sussiste.

Si ringrazia il perito tecnico investigativo Giorgio Marcon per il cortese invio della sentenza

Scarica pdf Tribunale Bolzano n. 381/2022

Foto: 123rf.com
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