Il risarcimento del danno conseguente a un reato presuppone che il reato sia stato commesso e che lo stesso quindi risulti integrato in tutti i suoi elementi, compreso quello soggettivo che per la calunnia è il dolo

Serve il dolo per il risarcimento del danno da calunnia

Il danno da reato richiede che l'illecito penale sussista in ogni suo elemento, compreso quello soggettivo. Nel caso di specie se il dolo della calunnia non sussiste, nessun risarcimento può essere riconosciuto al richiedente. Queste le importanti precisazioni fornite nella motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4230/2023 (sotto allegata). Vediamo le ragioni per le quali gli Ermellini hanno fatto questa puntualizzazione.

Un soggetto esegue dei lavori in un condominio

e quando chiede di essere pagato sorge una controversia sul compenso. L'Avvocato del Condominio querela il richiedente per appropriazione indebita di alcune somme sulle quali è sorta la controversia. La Procura archivia il procedimento, l'avvocato si oppone, ma senza esito. Chiusa la fase penale, ritenendo di essere stato accusato ingiustamente, controparte cita l'avvocato per i danni derivanti dalla denuncia illegittima, dalle minacce e delle molestie commesse ai suoi danni nel corso della controversia con il Condominio. Il Giudice di pace nega il risarcimento per danno da reato per l'assenza del dolo nella calunnia.

Decisione che il soccombente respinge con il ricorso in sede di legittimità e che la Cassazione, per le stesse ragioni già addotte dal Giudice di Pace. La calunnia infatti è un reato doloso, per cui, se manca il dolo non può esserci responsabilità civile da reato. L'illecito penale infatti deve essere integrato in tutti i suoi elementi per fondare la richiesta risarcitoria, compreso l'elemento soggettivo del reato, che in questo caso però manca.

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